Direttiva 2008/56
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/56/CE istituisce la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e impone agli Stati membri di organizzare un ciclo di pianificazione, monitoraggio e misure per raggiungere o mantenere il buono stato ecologico delle acque marine entro il 2020. Il sistema si fonda su valutazione iniziale, definizione del buono stato ecologico, fissazione di traguardi ambientali, programmi di monitoraggio e programmi di misure, con forte coordinamento regionale e cooperazione con gli altri Stati membri e, ove possibile, con i paesi terzi. La direttiva prevede aggiornamenti periodici, ampia informazione e partecipazione del pubblico, nonché relazioni e controllo della Commissione.
Istituisce un quadro comune per gli Stati membri volto a conseguire o mantenere il buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020 tramite strategie marine integrate, coordinate per regione o sottoregione marina.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le acque marine definite all’articolo 3, punto 1, comprese, in quanto pertinenti, le acque costiere, il fondale e il sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici non siano già disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE o da altra normativa dell’Unione. Tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi nella stessa regione o sottoregione marina. Non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale, fermo restando l’obbligo degli Stati membri di adoperarsi per renderle, per quanto possibile e ragionevole, compatibili con gli obiettivi della direttiva. Gli obblighi operativi riguardano solo gli Stati membri che dispongono di acque marine; gli Stati membri privi di tali acque sono tenuti essenzialmente agli articoli 6 e 7.
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino
La direttiva istituisce un quadro giuridico comune per l’azione dell’Unione nel settore della politica per l’ambiente marino, con l’obiettivo di conseguire o mantenere il buono stato ecologico delle acque marine entro il 2020. Il testo si fonda su un approccio ecosistemico, sulla prevenzione del degrado, sul ripristino degli ecosistemi danneggiati e sulla necessità di integrare la tutela del mare nelle altre politiche settoriali.
Finalità e principi generali
L’articolo 1 definisce la missione della direttiva: proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenire il suo degrado e, ove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone danneggiate. La direttiva mira anche a prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, con l’obiettivo di eliminare progressivamente l’inquinamento e di evitare impatti o rischi significativi per biodiversità, ecosistemi, salute umana e usi legittimi del mare.
La strategia marina deve essere costruita su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, mantenendo la pressione complessiva entro livelli compatibili con il buono stato ecologico e senza compromettere la capacità di resilienza degli ecosistemi. Il considerando e l’articolo 1 sottolineano inoltre la funzione di coerenza della direttiva rispetto alle politiche e agli accordi che incidono sul mare.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tutte le acque marine definite dall’articolo 3, punto 1, incluse, in quanto necessario, le acque costiere, il fondale e il sottosuolo, ma solo nella misura in cui i relativi aspetti non siano già disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE o da altra normativa dell’Unione. La disciplina tiene conto degli effetti transfrontalieri nelle regioni o sottoregioni marine condivise con Stati terzi.
Sono escluse le attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale; tuttavia gli Stati membri devono adoperarsi affinché tali attività siano, per quanto possibile e ragionevole, compatibili con gli obiettivi della direttiva.
Definizioni essenziali e criterio di buono stato ecologico
L’articolo 3 contiene le definizioni operative fondamentali: acque marine, regione marina, strategia per l’ambiente marino, stato ecologico, buono stato ecologico, criteri, traguardo ambientale, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali. Particolare rilievo assume il concetto di buono stato ecologico, inteso come stato dell’ambiente marino che consente di preservare diversità, vitalità e produttività del mare, con uso sostenibile delle risorse.
Il buono stato ecologico va determinato a livello di regione o sottoregione marina e si basa sui descrittori qualitativi dell’allegato I, che includono, tra l’altro, biodiversità, specie non indigene, stock ittici, reti trofiche, eutrofizzazione, integrità dei fondali, contaminanti, rifiuti marini e rumore sottomarino.
Regioni e sottoregioni marine
L’articolo 4 individua quattro grandi regioni marine: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero. Gli Stati membri possono, per esigenze di attuazione, suddividere ulteriormente le proprie acque in sottodivisioni coerenti con le sottoregioni marine elencate, comunicandole alla Commissione entro il termine previsto per il recepimento.
Architettura della strategia marina
Il cuore della direttiva è il ciclo di pianificazione previsto dagli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 17. Ogni Stato membro deve elaborare una strategia per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, secondo un piano d’azione che comprende:
- valutazione iniziale dello stato ecologico e delle pressioni umane;
- definizione del buono stato ecologico;
- definizione di traguardi ambientali e indicatori;
- predisposizione di programmi di monitoraggio;
- elaborazione e attuazione di programmi di misure.
La direttiva fissa scadenze puntuali: entro il 15 luglio 2012 per valutazione iniziale, definizione del buono stato ecologico e traguardi ambientali; entro il 15 luglio 2014 per i programmi di monitoraggio; entro il 2015 per i programmi di misure; entro il 2016 per l’avvio dei programmi.
Cooperazione regionale e coordinamento internazionale
La direttiva attribuisce un ruolo centrale alla cooperazione regionale. Gli Stati membri che condividono una regione o sottoregione marina devono coordinare le proprie strategie e, ove possibile, utilizzare le strutture istituzionali esistenti, incluse le convenzioni marittime regionali. Devono inoltre coordinarsi con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa area.
La logica è quella della coerenza regionale: metodologie, monitoraggio, obiettivi e misure devono essere quanto più possibile compatibili all’interno della stessa regione o sottoregione marina e nell’insieme dell’Unione.
Autorità competenti
L’articolo 7 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti per l’attuazione della direttiva entro il 15 luglio 2010 e di trasmettere alla Commissione il relativo elenco entro il 15 gennaio 2011, con le informazioni dettagliate richieste dall’allegato II. Ogni successiva modifica deve essere comunicata entro sei mesi.
Valutazione iniziale e definizione del buono stato ecologico
L’articolo 8 richiede una valutazione iniziale basata sui dati disponibili, che comprenda:
- analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali dell’ambiente marino;
- analisi delle principali pressioni e impatti, compresi quelli cumulativi e sinergici;
- analisi socio-economica dell’utilizzo delle acque e del costo del degrado.
L’articolo 9 impone poi la definizione, per ogni regione o sottoregione marina, dei requisiti di buono stato ecologico sulla base della valutazione iniziale e dell’allegato I. Gli Stati membri devono anche tener conto delle caratteristiche elencate nell’allegato III. La Commissione deve ricevere la valutazione e la definizione entro tre mesi dalla loro adozione.
Per garantire uniformità, la Commissione è incaricata di adottare entro il 15 luglio 2010 criteri e norme metodologiche comuni, secondo la procedura di regolamentazione con controllo.
Traguardi ambientali e monitoraggio
L’articolo 10 richiede la fissazione di una serie esaustiva di traguardi ambientali e di indicatori, coerenti con le pressioni e gli impatti elencati nell’allegato III e con le caratteristiche dell’allegato IV. I traguardi devono essere compatibili con quelli già vigenti a livello nazionale, dell’Unione o internazionale.
L’articolo 11 richiede programmi di monitoraggio coordinati e compatibili, costruiti sugli allegati III e V, per valutare in modo continuo l’evoluzione dello stato ecologico e il progresso verso il buono stato ecologico. La Commissione può adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, sempre con procedura di regolamentazione con controllo.
Programmi di misure e contenuto operativo
L’articolo 13 impone agli Stati membri di identificare le misure necessarie per conseguire o mantenere il buono stato ecologico e di integrarle in un programma di misure. Tali misure devono tenere conto delle altre normative dell’Unione pertinenti, tra cui la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 91/271/CEE e la direttiva 2006/7/CE.
Il testo richiede che le misure siano efficaci in termini di costi, tecnicamente praticabili e precedute da un’analisi di impatto, inclusa una valutazione costi-benefici. Devono inoltre comprendere misure di protezione spaziale per reti coerenti e rappresentative di zone marine protette, incluse le aree speciali di conservazione, le zone di protezione speciale e le zone marine protette previste da accordi internazionali o regionali.
Gli Stati membri devono comunicare i programmi di misure alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro definizione e renderli operativi entro un anno.
Eccezioni, flessibilità e casi particolari
L’articolo 14 consente di riconoscere casi in cui il conseguimento dei traguardi ambientali o del buono stato ecologico non sia possibile per ragioni non imputabili allo Stato, per cause naturali, forza maggiore, modifiche fisiche dovute a motivi imperativi di interesse generale o condizioni naturali che impediscono miglioramenti nei tempi richiesti. In tali ipotesi lo Stato deve indicare chiaramente il caso nel programma di misure, giustificarlo alla Commissione e adottare misure ad hoc per evitare ulteriore degrado.
La direttiva ammette anche che, in assenza di rischio significativo o in presenza di costi sproporzionati rispetto ai rischi per l’ambiente marino, gli Stati membri possano non adottare misure specifiche oltre alla valutazione iniziale, purché forniscano adeguata motivazione e non compromettano definitivamente il raggiungimento del buono stato ecologico.
Intervento dell’Unione e raccomandazioni
Quando un problema che incide sullo stato ecologico non sia risolvibile a livello nazionale o dipenda da altre politiche dell’Unione o da accordi internazionali, l’articolo 15 prevede la notifica alla Commissione con adeguata giustificazione. Se occorre un’azione delle istituzioni europee, gli Stati membri possono formulare raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio; la Commissione deve rispondere entro sei mesi.
Aggiornamento periodico, relazioni e partecipazione del pubblico
L’articolo 17 impone l’aggiornamento delle strategie ogni sei anni, con riesame coordinato di valutazione iniziale, buono stato ecologico, traguardi, monitoraggio e misure. L’articolo 18 prevede una relazione intermedia entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento.
L’articolo 19 garantisce la partecipazione del pubblico e la pubblicazione di sintesi della strategia, con possibilità di osservazioni. È richiamata la direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali. Inoltre, gli Stati membri devono consentire alla Commissione l’accesso ai dati e alle informazioni rilevanti e, entro sei mesi dalla ricezione, metterli a disposizione anche dell’Agenzia europea dell’ambiente.
Relazioni della Commissione, riesame e finanziamento
L’articolo 20 impone alla Commissione una prima relazione di valutazione entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019, con relazioni successive ogni sei anni. Entro il 15 luglio 2012 deve essere inoltre presentata una relazione sul contributo della direttiva agli obblighi e agli impegni ambientali esistenti.
L’articolo 21 prevede una relazione entro il 2014 sui progressi nella creazione di zone marine protette. L’articolo 22 stabilisce che l’attuazione della direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti e che i programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione secondo gli strumenti applicabili. L’articolo 23 fissa il riesame della direttiva entro il 15 luglio 2023.
Recepimento e decorrenza
L’articolo 26 stabilisce il termine di trasposizione al 15 luglio 2010. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri privi di acque marine devono recepire solo quanto necessario per gli articoli 6 e 7. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Obiettivo e struttura della strategia marina
L’articolo 1 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020. Le strategie per l’ambiente marino devono proteggere, preservare e, ove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini, prevenire e ridurre gli apporti inquinanti, applicare un approccio ecosistemico e contribuire alla coerenza tra politiche e misure con impatto sul mare.
Ambito di applicazione e deroghe
L’articolo 2 estende la direttiva a tutte le acque marine e considera gli effetti transfrontalieri degli Stati terzi nella stessa regione o sottoregione marina. Sono escluse le attività aventi come unico fine la difesa o la sicurezza nazionale, ma gli Stati membri devono comunque perseguire, per quanto possibile e ragionevole, la compatibilità con gli obiettivi della direttiva.
Definizioni chiave e criteri di buono stato ecologico
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, acque marine, regione marina, strategia per l’ambiente marino, stato ecologico, buono stato ecologico, criteri, traguardo ambientale, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali. Il buono stato ecologico va determinato a livello di regione o sottoregione marina sulla base dei descrittori qualitativi dell’allegato I.
Regioni e sottoregioni marine
L’articolo 4 identifica quattro regioni marine: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero. Gli Stati membri possono articolare le acque in sottodivisioni purché coerenti con le sottoregioni indicate. Le sottodivisioni comunicate alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 26, paragrafo 1, possono essere riesaminate dopo la valutazione iniziale.
Fasi della strategia: valutazione, definizione del buono stato ecologico, traguardi, monitoraggio e misure
L’articolo 5 impone un calendario dettagliato: entro il 15 luglio 2012 valutazione iniziale, definizione del buono stato ecologico e definizione di traguardi ambientali; entro il 15 luglio 2014 elaborazione e attuazione dei programmi di monitoraggio; entro il 2015 elaborazione dei programmi di misure; entro il 2016 avvio dei programmi. Gli Stati membri devono cooperare per rendere coerenti e coordinate le misure all’interno di ciascuna regione o sottoregione marina.
Cooperazione regionale e coordinamento con paesi terzi
L’articolo 6 prescrive il ricorso, ove fattibile e appropriato, alle strutture di cooperazione regionali esistenti, incluse le convenzioni marittime regionali. Gli Stati membri devono coordinare i propri interventi con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina e, se del caso, estendere il coordinamento agli Stati membri del bacino imbrifero, compresi quelli senza sbocco al mare.
Autorità competenti
L’articolo 7 impone agli Stati membri di designare, entro il 15 luglio 2010, una o più autorità competenti per l’attuazione della direttiva e di comunicarne l’elenco alla Commissione entro il 15 gennaio 2011, con le informazioni dell’allegato II. Ogni modifica successiva deve essere notificata entro sei mesi dalla sua efficacia.
Valutazione iniziale
L’articolo 8 richiede una valutazione iniziale delle acque marine basata sui dati esistenti e contenente analisi dello stato ecologico, delle pressioni e degli impatti principali, inclusi gli effetti cumulativi e sinergici, nonché degli aspetti socio-economici dell’uso delle acque e del costo del degrado. La valutazione deve tenere conto, per quanto possibile, delle acque costiere, di transizione e territoriali e delle valutazioni effettuate nel quadro delle convenzioni regionali.
Definizione del buono stato ecologico e criteri metodologici
L’articolo 9 impone agli Stati membri di definire, sulla base della valutazione iniziale, i requisiti di buono stato ecologico per ciascuna regione o sottoregione marina, considerando l’allegato I e le caratteristiche dell’allegato III. Gli Stati membri devono comunicare la valutazione e la definizione alla Commissione entro tre mesi. Criteri e norme metodologiche comuni devono essere adottati entro il 15 luglio 2010 dalla Commissione secondo procedura di regolamentazione con controllo.
Traguardi ambientali
L’articolo 10 richiede la fissazione di traguardi ambientali esaustivi e di corrispondenti indicatori per orientare il conseguimento del buono stato ecologico, tenendo conto delle pressioni e degli impatti dell’allegato III e delle caratteristiche dell’allegato IV. I traguardi e gli indicatori devono essere comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla loro definizione.
Programmi di monitoraggio
L’articolo 11 impone programmi di monitoraggio coordinati e compatibili a livello di regione o sottoregione marina, basati sugli allegati III e V e sulle disposizioni comunitarie e internazionali pertinenti. Gli Stati membri devono comunicare i programmi alla Commissione entro tre mesi dalla loro elaborazione. La Commissione può adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Valutazione della Commissione sui documenti strategici
Gli articoli 12 e 16 prevedono che la Commissione valuti le comunicazioni degli Stati membri su buono stato ecologico, traguardi, monitoraggio e programmi di misure, potendo chiedere ulteriori informazioni. Entro sei mesi dal ricevimento delle comunicazioni, la Commissione informa gli Stati membri se gli elementi trasmessi sono coerenti con la direttiva e indica eventuali modifiche necessarie.
Programmi di misure
L’articolo 13 richiede l’identificazione e l’integrazione in un programma di misure delle azioni necessarie a conseguire o mantenere il buono stato ecologico, tenendo conto delle misure già previste da altre normative UE e dagli accordi internazionali. Le misure devono essere efficaci in termini di costi e tecnicamente praticabili, previa analisi costi-benefici. I programmi devono includere misure di protezione spaziale per reti coerenti e rappresentative di zone marine protette. Devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla definizione e resi operativi entro un anno.
Eccezioni e casi particolari
L’articolo 14 disciplina i casi in cui i traguardi ambientali o il buono stato ecologico non possono essere conseguiti per cause non imputabili allo Stato, cause naturali, forza maggiore, modifiche indotte da motivi imperativi di interesse generale o condizioni naturali che impediscono miglioramenti nei tempi previsti. In tali casi lo Stato deve giustificare la situazione, indicarla nel programma di misure e adottare misure ad hoc per evitare ulteriore degrado. Se l’azione non è necessaria per assenza di rischio significativo o per costi sproporzionati, lo Stato può non adottare misure specifiche, purché non si determini ulteriore deterioramento e sia fornita adeguata giustificazione.
Raccomandazioni per un’azione comunitaria
L’articolo 15 disciplina i casi in cui un problema che incide sullo stato ecologico non può essere risolto a livello nazionale o è connesso ad altre politiche dell’Unione o ad accordi internazionali. Lo Stato membro informa la Commissione con adeguata giustificazione; la Commissione risponde entro sei mesi. Se serve un intervento delle istituzioni, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio, cui la Commissione risponde entro sei mesi.
Aggiornamento periodico e relazioni
L’articolo 17 impone il riesame coordinato ogni sei anni, con aggiornamento della valutazione iniziale, del buono stato ecologico, dei traguardi, dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure. L’articolo 18 prevede una relazione intermedia entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento.
Consultazione del pubblico e accesso alle informazioni
L’articolo 19 garantisce la partecipazione tempestiva ed effettiva del pubblico e la pubblicazione, per osservazioni, di sintesi della valutazione iniziale, del buono stato ecologico, dei traguardi, del monitoraggio e dei programmi di misure. Si applica la direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali; inoltre gli Stati membri devono concedere alla Commissione e, entro sei mesi, anche all’Agenzia europea dell’ambiente, l’accesso ai dati e alle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale e dal monitoraggio.
Relazioni della Commissione e riesame
L’articolo 20 prevede una prima relazione di valutazione entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, con aggiornamenti ogni sei anni. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione deve inoltre presentare una relazione sul contributo della direttiva agli obblighi e agli impegni ambientali esistenti. L’articolo 21 impone una relazione, entro il 2014, sui progressi relativi alle zone marine protette. L’articolo 23 prevede il riesame della direttiva entro il 15 luglio 2023.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 26 stabilisce il termine di recepimento al 15 luglio 2010. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri privi di acque marine devono recepire solo quanto necessario per gli articoli 6 e 7. L’articolo 27 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 28 indica come destinatari gli Stati membri.
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