Direttiva 2008/63
Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008 , relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina UE volta ad eliminare i diritti esclusivi e taluni diritti speciali nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, per favorire la concorrenza e la libera scelta degli utenti. Impone agli Stati membri obblighi di risultato in materia di liberalizzazione dell’importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e manutenzione, oltre a obblighi di trasparenza sulle interfacce di rete e sulle specifiche tecniche. Prevede inoltre che il controllo dell’applicazione delle specifiche sia affidato a un ente indipendente e che gli Stati membri riferiscano annualmente alla Commissione. È una direttiva di codificazione che abroga la direttiva 88/301/CEE, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Codificazione della disciplina UE sulla concorrenza nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, con abolizione di diritti esclusivi o speciali e garanzia di accesso, pubblicità e controllo indipendente delle specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per il contenuto materiale, agli operatori economici coinvolti nell’importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluse le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite. Rileva per le reti pubbliche di telecomunicazioni, le loro interfacce, le specifiche tecniche e il controllo della conformità. Restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B; la direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusioni/limitazioni solo nei casi di mancata conformità alle regolamentazioni tecniche comuni adottate ai sensi della direttiva 1999/5/CE o, in assenza di esse, ai requisiti essenziali di tale direttiva, nonché in presenza di qualificazioni tecniche oggettive per talune attività.
Direttiva 2008/63/CE sulla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni
La direttiva è una versione codificata della disciplina originaria della Commissione in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Il suo scopo è rimuovere i residui regimi di monopolio o di privilegio esclusivo/speciale che ostacolano la concorrenza, la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione di taluni servizi connessi.
Obiettivi e contesto
I considerando evidenziano che, storicamente, le telecomunicazioni erano spesso oggetto di monopolio statale, esteso anche alle apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche. L’evoluzione tecnica e la moltiplicazione dei terminali rendono necessario consentire agli utenti una libera scelta basata su prezzo, qualità e innovazione tecnologica. La Commissione sottolinea inoltre che diritti esclusivi o speciali su importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e manutenzione producono effetti equivalenti a restrizioni quantitative e sono incompatibili con le regole del mercato interno.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 1 definisce l’oggetto della disciplina:
- per "apparecchiature terminali" si intendono le apparecchiature collegate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni, sia via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica;
- rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite;
- sono ricompresi gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato abbia concesso diritti speciali o esclusivi nelle attività di importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e/o manutenzione.
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sull’accesso al mercato dei terminali e dei servizi tecnici connessi alle reti pubbliche di telecomunicazioni.
Abolizione dei diritti esclusivi e dei diritti speciali incompatibili
L’articolo 2 pone un obbligo di risultato chiaro: gli Stati membri che abbiano concesso diritti speciali o esclusivi devono sopprimere tutti i diritti esclusivi e quei diritti speciali che:
- limitano a due o più il numero delle imprese senza rispettare i criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;
- designano, senza rispettare tali criteri, più imprese concorrenti.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione sia le misure adottate sia i progetti predisposti per tale soppressione. Il margine di discrezionalità riguarda quindi le modalità di attuazione, non il risultato finale di liberalizzazione.
Diritti degli operatori economici e limiti ammessi
L’articolo 3 garantisce agli operatori economici il diritto di:
- importare;
- commercializzare;
- allacciare;
- installare;
- mantenere le apparecchiature terminali definite all’articolo 1.
La direttiva consente però alcuni limiti tecnici e regolatori, purché conformi ai principi UE:
- per le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite, gli Stati membri possono rifiutare allacciamento o installazione se le apparecchiature non sono conformi alle regolamentazioni tecniche comuni adottate ai sensi della direttiva 1999/5/CE; in assenza di tali regolamentazioni, il rifiuto è ammesso solo se non sono rispettati i requisiti essenziali dell’articolo 3 della direttiva 1999/5/CE;
- in assenza di regole tecniche comuni o di condizioni armonizzate, le norme nazionali devono essere proporzionate ai requisiti essenziali e notificate alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE;
- per le apparecchiature terminali in generale, l’allacciamento può essere rifiutato se non vi è conformità alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o, in mancanza, ai requisiti essenziali dell’articolo 3 della direttiva 1999/5/CE;
- gli Stati membri possono esigere una qualificazione tecnica idonea per allacciamento, installazione e manutenzione, ma solo sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pubblici.
Trasparenza delle interfacce e delle specifiche tecniche
L’articolo 4 impone che le nuove interfacce della rete pubblica siano accessibili all’utenza e che i relativi caratteri materiali siano pubblicati dagli operatori di rete. L’articolo 5 aggiunge che gli Stati membri devono formulare e pubblicare le specifiche delle apparecchiature terminali destinate al collegamento diretto o indiretto alla rete pubblica e notificare tali specifiche alla Commissione in fase di progetto, in conformità della direttiva 98/34/CE.
Questi obblighi perseguono la trasparenza tecnica necessaria a consentire agli utenti di scegliere liberamente i terminali e ai fabbricanti di conoscere in anticipo i requisiti applicabili.
Controllo indipendente e rapporti alla Commissione
L’articolo 6 richiede che il controllo dell’applicazione delle specifiche tecniche sia affidato a un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che operano nel settore delle telecomunicazioni. La ratio è evitare conflitti di interesse e assicurare un’applicazione obiettiva e non discriminatoria.
L’articolo 7 prevede un obbligo informativo annuale: gli Stati membri devono trasmettere alla fine di ogni anno una relazione che consenta alla Commissione di verificare il rispetto degli articoli 2, 3, 4 e 6. L’allegato I contiene il modello di relazione, con indicazioni su:
- misure legislative adottate o in corso di modifica;
- apparecchiature soggette a limitazioni;
- qualificazioni tecniche richieste e relativa pubblicazione;
- estremi di pubblicazione delle caratteristiche delle interfacce;
- numero di interfacce esistenti e modificate;
- designazione dell’ente indipendente.
Abrogazione della disciplina precedente e rinvii
L’articolo 8 abroga la direttiva 88/301/CEE, come modificata dalla direttiva 94/46/CE, ma salva gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B. La tavola di concordanza dell’allegato III stabilisce come leggere i riferimenti alla direttiva abrogata nella nuova direttiva codificata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto per tre profili:
- la soppressione di barriere normative o concessorie che restringano il mercato dei terminali e dei servizi accessori;
- la necessità di verificare che eventuali requisiti tecnici o di qualificazione siano oggettivi, proporzionati, non discriminatori e pubblicati;
- l’obbligo per gli Stati membri di garantire trasparenza, notifica delle specifiche alla Commissione e controllo da parte di un ente indipendente.
La direttiva non fissa un nuovo termine generale di trasposizione nel testo riportato, ma si colloca nel quadro della codificazione della disciplina precedente e degli obblighi di attuazione già richiamati per gli atti indicati nell’allegato II.
Disposizioni principali
Codificazione e finalità di liberalizzazione
La direttiva è adottata in forma codificata per razionalizzare e chiarire la disciplina già contenuta nella direttiva 88/301/CEE. Il suo obiettivo è rimuovere gli effetti anticoncorrenziali dei diritti esclusivi o speciali nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, in particolare per importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e manutenzione.
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "apparecchiature terminali" includendo i terminali collegati direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni, nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite. Definisce inoltre "imprese" come enti pubblici o privati titolari di diritti speciali o esclusivi e "diritti speciali" come diritti concessi a un numero limitato di imprese che incidono sulla concorrenza in una determinata area geografica.
Abolizione dei diritti esclusivi e dei diritti speciali incompatibili
L’articolo 2 impone agli Stati membri che abbiano concesso diritti speciali o esclusivi di sopprimere tutti i diritti esclusivi e i diritti speciali che limitano il numero di imprese in modo non conforme a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o che designano, senza tali criteri, più imprese concorrenti. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati.
Libertà di importazione, commercializzazione, allacciamento, installazione e manutenzione
L’articolo 3 riconosce agli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali. Sono consentiti rifiuti o limitazioni solo in casi specifici: per apparecchiature satellitari e terminali non conformi alle regolamentazioni tecniche comuni della direttiva 1999/5/CE o, in assenza di esse, ai requisiti essenziali di tale direttiva; e la richiesta di una qualificazione tecnica idonea per allacciamento, installazione e manutenzione, purché basata su criteri oggettivi, non discriminatori e pubblici.
Trasparenza delle interfacce di rete pubblica
L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che le nuove interfacce della rete pubblica siano accessibili all’utenza e che le loro caratteristiche materiali siano pubblicate dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni.
Pubblicazione e notifica delle specifiche tecniche
L’articolo 5 prevede che gli Stati membri formulino e pubblichino le specifiche per le apparecchiature terminali da collegare direttamente o indirettamente alla rete pubblica e notifichino tali specifiche alla Commissione in fase di progetto secondo la direttiva 98/34/CE.
Controllo indipendente dell’applicazione delle specifiche
L’articolo 6 richiede che il controllo dell’applicazione delle specifiche di cui all’articolo 5 sia affidato a un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private operanti nel settore delle telecomunicazioni.
Obblighi di relazione annuale
L’articolo 7 impone agli Stati membri di trasmettere alla fine di ogni anno una relazione alla Commissione per consentirle di verificare il rispetto degli articoli 2, 3, 4 e 6. L’allegato I contiene un modello di relazione.
Abrogazione della direttiva 88/301/CEE e continuità normativa
L’articolo 8 abroga la direttiva 88/301/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 9 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 10 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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