Cassazione Penale, Sentenza n. 41361/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento del 29/10/2019 con cui era stata respinta la richiesta di dichiarare estinta per prescrizione la pena pecuniaria inflitta a Massimiliano Ferretti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 172 c.p. e art. 676 c.p.p.), sostenendo che la decorrenza della prescrizione va calcolata dalla irrevocabilità della sentenza e che la notifica della cartella esattoriale e gli atti amministrativi di recupero non possono essere considerati atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'estinzione per prescrizione della pena pecuniaria, è rilevante l'effettivo momento di inizio dell'esecuzione e non il modo in cui questo inizio si realizza (coattivo o spontaneo) né le successive modalità temporali dell'esecuzione. Nel caso concreto il provvedimento impugnato aveva correttamente ritenuto che, essendo in corso l'esecuzione (pignoramento presso terzi del 23/09/2016), la pena non poteva più estinguersi per prescrizione; pertanto il ricorso del Pubblico ministero è stato dichiarato infondato e respinto.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
La norma stabilisce il dies a quo della prescrizione della pena (in genere l'irrevocabilità della sentenza) e prevede eccezioni (ad es. esecuzione sottoposta a condizione o termine, o sottrazione volontaria del condannato). La Corte interpreta che, una volta iniziata l'esecuzione della pena, tale esecuzione impedisce l'estinzione per prescrizione: rileva il momento iniziale dell'esecuzione indipendentemente dal modo in cui essa è iniziata.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso attinente alla competenza e alla materia dell'opposizione in sede esecutiva; nella decisione la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse sul rilievo che la disciplina processuale non modifica il principio per cui conta l'inizio dell'esecuzione come fatto impeditivo della prescrizione.
Testo unico in materia di spese di giustizia (norme sul recupero/amministrazione)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli atti amministrativi di recupero (es. notifica di cartella esattoriale) non abbiano efficacia impeditiva della prescrizione; la Corte, pur non escludendo che atti amministrativi possano integrare l'inizio dell'esecuzione se idonei e concreti, ha confermato che nel caso specifico rilevava l'effettivo atto esecutivo (pignoramento), e che l'orientamento maggioritario esclude che la mera iscrizione o notifica sempre interrompano la prescrizione.
Massime di principio
- Per la pena pecuniaria, la prescrizione decorre in via ordinaria dall'irrevocabilità della sentenza, ma se l'esecuzione della pena è iniziata quel fatto impedisce che la pena si estingua per prescrizione.
- Il momento determinante è l'effettivo inizio dell'esecuzione: non conta se l'inizio sia stato coattivo o spontaneo né le successive dilazioni nell'esecuzione.
- La semplice notifica di atti amministrativi (es. cartella esattoriale) non sempre è sufficiente a interrompere la prescrizione: occorre verificare se sia effettivamente iniziata l'esecuzione (es. pignoramento, iscrizione a ruolo con efficacia esecutiva).
- In casi dubbi è opportuno documentare formalmente l'esistenza di atti esecutivi concreti (pignoramenti, iscrizioni esecutive) per far valere l'interruzione/sospensione dell'operatività della prescrizione.
- Le eccezioni esplicite previste dall'ultimo comma dell'art. 172 c.p. (es. condotte particolari del condannato) restano autonome e devono essere valutate separatamente.
Testo integrale
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