Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi degli artt. 127 e 128 r.d. n. 773/1931 per l’esercizio di un’attività di compro oro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Palermo che aveva rigettato la domanda di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le censure contestavano, in sostanza, la valorizzazione del rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia e il quadro indiziario posto a fondamento del diniego, sotto profili riconducibili alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria. La ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalle obbligazioni economiche assunte per l’avvio dell’attività commerciale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, le censure non superassero il quadro indiziario valorizzato dall’Amministrazione e non evidenziassero manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Il diniego non risultava fondato sul solo rapporto di parentela, ma su un’articolata istruttoria comprendente la precedente revoca del titolo autorizzatorio rilasciato al coniuge della ricorrente, gli accertamenti svolti presso il precedente esercizio commerciale, il successivo rigetto dell’analoga istanza presentata dal coniuge, la riferibilità della nuova domanda alla medesima attività di compro oro, agli stessi locali e alla stessa insegna commerciale, nonché la situazione familiare e abitativa della ricorrente e ulteriori risultanze istruttorie. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio non è stato ritenuto grave e irreparabile: gli impegni economici derivavano da un contratto di locazione stipulato dal coniuge per la medesima attività e per i medesimi locali, in un contesto nel quale le criticità ostative erano già note, rendendo prevedibile il rischio del mancato rilascio dell’autorizzazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 127 e 128 r.d. n. 773/1931

    Costituiscono la base normativa della licenza di pubblica sicurezza richiesta dalla ricorrente; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi delle disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone citate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di una licenza di pubblica sicurezza non è illegittimo per il solo fatto di considerare rapporti familiari con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, quando la valutazione amministrativa sia inserita in un quadro istruttorio più ampio e concreto, fondato anche su precedenti vicende autorizzatorie, accertamenti presso l’esercizio, identità dell’attività, dei locali e dell’insegna e ulteriori elementi relativi al contesto familiare e abitativo.
  • La mera allegazione di obbligazioni economiche assunte per l’avvio di un’attività commerciale non dimostra, di per sé, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, soprattutto quando tali obbligazioni si riferiscano a un’iniziativa già intrapresa nel medesimo contesto e le criticità ostative al rilascio dell’autorizzazione fossero già conoscibili.
  • Il fumus cautelare è escluso quando, alla sommaria delibazione, l’atto impugnato risulti sorretto da un’articolata istruttoria e da una motivazione coerente, senza profili manifesti di illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.