Sentenza n. 13894/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2807 del 2025: quanto al ricorso introduttivo, - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/-OMISSIS-/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/-OMISSIS- della direzione del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - della deliberazione della giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma”; della deliberazione della giunta capitolina n.-OMISSIS-/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto ai primi motivi aggiunti, - della nota prot. QC/2026/-OMISSIS- del 03.02.2026 recante “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale prot. rep. N. QC/-OMISSIS-/2025, prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 14.02.2025 relative all’area demaniale denominata “-OMISSIS- e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”; - della nota prot. QC/2026/-OMISSIS-del 03.02.2026 recante “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale prot. rep. N. QC/-OMISSIS-/2025, prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 14.02.2025 relative all’area demaniale denominata -OMISSIS- e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto ai secondi motivi aggiunti, - della determinazione dirigenziale n. QC/-OMISSIS-/2026 del 10/04/2026, prot. QC/-OMISSIS-/2026, adottata dal direttore della direzione rigenerazione del litorale e grandi progetti di Roma Capitale, recante ad oggetto “Accesso e sgombero della struttura balneare denominata -OMISSIS-, sita in -OMISSIS-, identificata catastalmente al -OMISSIS-, - ex Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto al ricorso n. -OMISSIS- del 2025, quanto al ricorso introduttivo, - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/-OMISSIS-/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/-OMISSIS- della direzione del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - della deliberazione della giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma”; - della deliberazione della giunta capitolina n.-OMISSIS-/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024”; - della graduatoria d.d. rep. n. QC/-OMISSIS-/2025 - prot. n. QC/2025/-OMISSIS-del 21.5.2025; - del provvedimento di aggiudicazione del Lotto A11 - -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto ai motivi aggiunti, - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 5 agosto 2025, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa al lotto A.11, relativamente alla procedura di “affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - del verbale prot. n. QC/2025/-OMISSIS- della seduta del 5.08.2025 e della relativa nota, con la quale il R.U.P. e il seggio di gara “hanno comunicato le criticità emerse all'esito dei controlli di legge svolti sugli operatori economici coinvolti nella procedura, proponendo la rettifica della graduatoria con le relative puntuali motivazioni”; - del provvedimento di aggiudicazione del lotto A.11 alla società -OMISSIS-.; - del provvedimento di approvazione della graduatoria così come rettificata a seguito della disposta esclusione; - della determinazione dirigenziale Prot. QC/-OMISSIS-/2025 del 8/08/2025 con la quale Roma Capitale ha stabilito “di procedere alla sottoscrizione delle concessioni demaniali marittime afferenti l'Avviso pubblico per l'affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/-OMISSIS-/2025, prot. n. QC/-OMISSIS-/2025, per la stagione balneare 2026”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto al ricorso n. 8045 del 2025, Quanto al ricorso introduttivo, - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/-OMISSIS-/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/-OMISSIS- della direzione del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - della deliberazione della giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma”; della deliberazione della giunta capitolina n.-OMISSIS-/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di giunta capitolina n. -OMISSIS-/2024”; - della graduatoria d.d. rep. n. QC/-OMISSIS-/2025 - prot. n. QC/2025/-OMISSIS- del 21.5.2025; - del provvedimento di aggiudicazione del Lotto A19 - Stabilimento-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Quanto ai motivi aggiunti, - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 5 agosto 2025, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa al lotto A.19, relativamente alla procedura di “affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - del verbale prot. n. QC/2025/-OMISSIS- della seduta del 5.08.2025 e della relativa nota, con la quale il R.U.P. e il seggio di gara “hanno comunicato le criticità emerse all'esito dei controlli di legge svolti sugli operatori economici coinvolti nella procedura, proponendo la rettifica della graduatoria con le relative puntuali motivazioni”; - del provvedimento di aggiudicazione del lotto A.19 alla società -OMISSIS-; - del provvedimento di approvazione della graduatoria così come rettificata; - della determinazione dirigenziale prot. QC/-OMISSIS-/2025 del 8/08/2025 con la quale Roma Capitale ha stabilito “di procedere alla sottoscrizione delle concessioni demaniali marittime afferenti l'Avviso pubblico per l'affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/-OMISSIS-/2025, prot. n. QC/-OMISSIS-/2025, per la stagione balneare 2026”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per l’affidamento di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, atti di gara e aggiudicazione dei lotti A.11 e A.19, esclusione della ricorrente per riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, nonché ordini di sgombero e accesso forzoso delle aree demaniali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso pubblico di Roma Capitale per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime, le deliberazioni di indirizzo, la graduatoria, le aggiudicazioni dei lotti A.11 e A.19, la propria successiva esclusione e gli atti di sgombero delle aree già gestite. Ha dedotto, tra l’altro, violazione della disciplina statale introdotta dall’art. 4 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, sostenendo che l’amministrazione non potesse indire una gara-ponte di durata annuale o stagionale anziché una procedura per concessioni di almeno cinque anni; illegittimità della royalty parametrata al fatturato; mancata predeterminazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente; indeterminatezza dell’oggetto della concessione e dei criteri di valutazione; illegittimità dei vincoli di partecipazione e aggiudicazione; incoerenza dei criteri relativi all’esperienza, alla qualità progettuale e ai servizi all’utenza; mancata previsione dell’indennizzo in caso di revoca. Con motivi aggiunti ha contestato l’esclusione ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, per la presenza di rilevanti indizi di riconducibilità delle offerte della ricorrente e di altre due società a un unico centro decisionale, lamentando l’omesso contraddittorio e l’insussistenza degli indizi. Ha inoltre dedotto l’illegittimità degli inviti allo sgombero e della determinazione di accesso forzoso, sostenendo che la propria occupazione fosse ancora legittima, che mancassero i presupposti dell’autotutela demaniale, che non fosse stato determinato l’indennizzo, che il termine di rilascio fosse sproporzionato e che gli atti fossero lesivi dell’affidamento e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione. Ha ritenuto ammissibile l’impugnazione immediata dell’avviso limitatamente alle clausole concernenti la durata delle concessioni e la royalty, poiché riguardavano elementi essenziali del rapporto concessorio e producevano una lesione attuale, indipendente dall’esito della gara; le altre censure contro la lex specialis sono state dichiarate inammissibili. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato comunque respinto. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina statale sulle concessioni demaniali marittime sia immediatamente applicabile, ma che la particolare situazione del litorale romano, caratterizzata dall’assenza di concessioni in essere prorogabili, consentisse una gara-ponte temporanea per assicurare la continuità dei servizi e la programmazione delle procedure ordinarie. Ha giudicato legittima la royalty sul fatturato, quale meccanismo flessibile di valorizzazione economica del bene demaniale, non indeterminabile perché parametrata a un dato futuro ma determinabile, e compatibile con la durata limitata della gara-ponte. Ha escluso l’obbligo di predeterminare un indennizzo, rilevando che la ricorrente non era concessionaria uscente, ma occupante sine titulo, essendo il titolo originario scaduto. Ha ritenuto sufficientemente determinate le schede tecniche dei lotti, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi per imprese giovanili e i vincoli di partecipazione e aggiudicazione. Ha inoltre escluso che il bando dovesse riprodurre obblighi già direttamente imposti dalla legge o disciplinare in anticipo il regime di eventuali future revoche. Sono stati respinti i ricorsi contro la graduatoria e le aggiudicazioni dei lotti A.11 e A.19. È stata ritenuta legittima l’esclusione della ricorrente: gli stretti rapporti di parentela tra i titolari e amministratori delle società, la coincidenza di residenze, domicili e sedi legali, le date coincidenti di costituzione e iscrizione e la partecipazione ai medesimi lotti costituivano indizi gravi, precisi e concordanti di un unico centro decisionale. Sebbene il contraddittorio sia tendenzialmente necessario per una causa di esclusione non automatica, la sua omissione non ha determinato l’illegittimità dell’atto, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che un apporto partecipativo avrebbe potuto modificare l’esito; ha operato quindi l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Sono stati infine respinti i motivi aggiunti contro gli atti di sgombero e accesso forzoso. Il Comune poteva ordinare il rilascio e lo sgombero di un’area demaniale detenuta senza titolo, in presenza della demanialità del bene e dell’abusività della detenzione. L’autorizzazione temporanea alla prosecuzione delle attività non costituiva proroga o rinnovo della concessione scaduta e aveva perso efficacia con la conclusione della gara e l’aggiudicazione al nuovo concessionario. Non erano necessari un previo indennizzo, un verbale di consegna o una specifica ponderazione della pendenza del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito le impugnative riferite alla medesima vicenda amministrativa.
art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118
Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione; il comma 9 disciplina l’indennizzo al concessionario uscente e il comma 13 l’applicazione alle procedure successive.
La disciplina statale sulle concessioni demaniali marittime è immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo il 17 settembre 2024, ma, nel particolare contesto del litorale romano privo di concessioni in essere prorogabili, non impedisce una gara-ponte temporanea funzionale alla continuità dei servizi e alla successiva programmazione.
art. 3 l. n. 118/2022
La proroga delle concessioni fino al 30 settembre 2027, prevista per i titoli in essere, mostra la necessità di un periodo di programmazione; l’assenza di concessioni in essere nel litorale romano consente di perseguire il medesimo obiettivo tramite una gara-ponte.
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023
La stazione appaltante esclude l’operatore economico qualora accerti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori partecipanti alla stessa gara.
La causa di esclusione è non automatica quanto all’accertamento, che richiede una valutazione tecnica, ma l’esclusione diviene necessaria quando siano accertati indizi gravi, precisi e concordanti della riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
L’omesso contraddittorio relativo a una causa di esclusione non automatica non comporta l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che, alla luce del quadro indiziario, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 25 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
La concessione demaniale cessa di diritto alla scadenza, senza necessità di diffida; tale effetto è autonomo rispetto all’eventuale nuova gara o al subentro di un nuovo concessionario.
art. 31 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
In caso di scadenza, revoca o decadenza della concessione, il concessionario è tenuto a sgomberare e riconsegnare l’area demaniale.
art. 823, comma 2, c.c.
L’amministrazione titolare del bene demaniale può esercitare autotutela esecutiva per ottenere il rilascio dell’area detenuta abusivamente; i presupposti sono la demanialità del bene e l’abusività della detenzione.
art. 49 cod. nav.
Disciplina gli effetti della cessazione della concessione sulle opere e non costituiva, nel caso deciso, il fondamento specifico dell’ordine di sgombero, che riguardava il rilascio della struttura e non la demolizione delle opere.
art. 37 cod. nav.
Il criterio della proficua utilizzazione del bene demaniale giustifica la valorizzazione economica della concessione e può orientare la selezione dell’offerta più idonea.
art. 42 cod. nav.
Il regime dell’indennizzo connesso alla revoca della concessione segue la disciplina propria del potere di revoca e non deve essere necessariamente riprodotto nel bando.
art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
La tutela della concorrenza e i criteri e modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale.
art. 58 d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per contestare i vincoli di partecipazione e aggiudicazione; il TAR ha tuttavia ritenuto tali vincoli ragionevoli e pro-concorrenziali nel caso concreto.
Massime di principio
- L’impugnazione immediata della lex specialis è ammissibile quando le clausole contestate incidono sugli elementi essenziali del rapporto concessorio, quali durata e corrispettivo, producendo una lesione attuale dell’interesse a conseguire uno specifico bene della vita, indipendentemente dall’esito della procedura. Non è necessario attendere l’aggiudicazione quando la successiva correzione giudiziale altererebbe l’oggetto della competizione e la platea degli operatori interessati.
- La disciplina statale sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative è immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, quando l’amministrazione non disponga di concessioni in essere prorogabili e debba assicurare la continuità dei servizi nelle more dell’organizzazione delle procedure ordinarie, può indire una gara-ponte temporanea, purché la scelta sia funzionale a tali esigenze e non eluda il nuovo modello legislativo.
- Una royalty parametrata al fatturato del concessionario, aggiuntiva al canone, non è di per sé illegittima né indeterminabile se costituisce un meccanismo flessibile di valorizzazione economica del bene demaniale, determinabile in funzione dei ricavi effettivamente realizzati e coerente con la durata e la struttura della procedura.
- L’esclusione per riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale richiede un accertamento fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un percorso che consideri i rapporti di controllo, le relazioni societarie o di fatto e, ove necessario, gli elementi strutturali, personali e contenutistici delle offerte. Non occorre provare un concreto coordinamento delle offerte o un effettivo risultato anticoncorrenziale, essendo sufficiente il pericolo di un’unicità decisionale.
- Per le cause di esclusione non automatica, l’accertamento tendenzialmente richiede un previo contraddittorio procedimentale. L’omissione non comporta però l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che, alla luce degli elementi acquisiti e delle difese svolte in giudizio, l’apporto dell’operatore non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Alla scadenza della concessione demaniale l’occupazione diviene sine titulo e l’amministrazione può ordinare il rilascio e procedere allo sgombero in autotutela, quando siano accertate la demanialità del bene e l’abusività della detenzione. Una mera autorizzazione temporanea alla prosecuzione delle attività, concessa nelle more della gara, non equivale a proroga o rinnovo e non fonda un affidamento alla prosecuzione del rapporto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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