Cassazione Penale, Sentenza n. 00513/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame, ha confermato in parte e annullato in parte il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca disposto dal G.i.p. di Lecce. La ricorrente deduceva che il Tribunale del riesame aveva omesso di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della disciplina nazionale sull'utilizzabilità degli elementi di prova e dei documenti acquisiti presso la sede della società nell'ambito di verifiche fiscali, per presunto contrasto con l'art. 8 CEDU (anche in combinato con artt. 13 e 6 §1 CEDU) alla luce della sentenza della Corte EDU, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia (06/02/2025). Si sosteneva che gli esiti della verifica fiscale della Guardia di Finanza fossero decisivi per il fumus commissi delicti e, quindi, che la mancata sollevazione d'ufficio fosse censurabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la questione rilevante ma manifestamente infondata: la sentenza della Corte EDU ha rilevato una violazione di carattere sistemico correlata a carenze legislative e di pratica in tema di accessi e verifiche fiscali e di rimedi giurisdizionali effettivi, ma ciò non comporta automaticamente l'inutilizzabilità generale degli atti e dei documenti acquisiti dall'Amministrazione finanziaria prima dell'adozione delle misure di adeguamento. La Corte ha individuato nella doglianza il riferimento all'art. 191 cod. proc. pen. (la cui formulazione "Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate" è richiamata nel provvedimento) e ha affermato che una dichiarazione di illegittimità costituzionale in senso estensivo non trova fondamento, anche alla luce del principio secondo cui le norme di inutilizzabilità sono di stretta interpretazione e spettano al legislatore. La sentenza segnala inoltre l'intervento normativo successivo (art. 13-bis d.l. 17/6/2025, n.84 conv. 30/7/2025, n.108) che ha introdotto indicazioni sull'annotazione e motivazione delle circostanze che giustificano gli accessi e ha stabilito la validità degli atti già compiuti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali, senza responsabilità aggravata per colpa nella formazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma penale relativa ai reati fiscali per la quale è stato disposto il sequestro preventivo a carico di persona fisica (citata a titolo di contestazione penale nel provvedimento di sequestro).
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Ulteriore fattispecie penale tributaria contestata nel decreto di sequestro emesso dal G.i.p.
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata sia in capo a persone fisiche (concorso di reato) sia in relazione all'illecito amministrativo dipendente da reato ascritto alla società (d.lgs. 231/2001).
artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001
Richiamati in relazione alla responsabilità amministrativa della società (illecito amministrativo dipendente da reato) e al conseguente sequestro per equivalente dei beni societari.
art. 191 cod. proc. pen.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate
Indicata come la norma centrale censurata dalla ricorrente. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta incostituzionalità estensiva di tale norma rispetto agli atti compiuti in verifiche fiscali anteriori alle misure di adeguamento all'interpretazione della Corte EDU.
artt. 117, primo comma e 24 Cost.
Richiamati quale fondamento costituzionale della doglianza circa l'obbligo di conformità alla CEDU e della possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale.
art. 8 CEDU
Norma europea invocata dalla ricorrente (diritto alla vita privata e familiare) come violata dalla disciplina nazionale sulle verifiche fiscali; la Corte ha valutato che la sentenza della Corte EDU ha rilevato questioni sistemiche ma non ha automaticamente reso inutilizzabili tutti gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziaria.
artt. 13 e 6 §1 CEDU
Richiamati in combinato con l'art. 8 CEDU dalla ricorrente per sostenere un vulnus ai diritti di difesa e ai rimedi; la Corte ha considerato la questione nel quadro complessivo ma non decisiva per dichiarare l'illegittimità della norma nazionale impugnata.
sentenza Corte EDU, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia (06/02/2025)
Rilevata dalla ricorrente come prova di un vizio sistemico dell'ordinamento italiano in tema di accessi e verifiche fiscali; la Corte di Cassazione ha riconosciuto la portata sistemica della decisione ma ha distinto il profilo della necessità di misure generali di adeguamento dalla questione dell'inutilizzabilità automatica degli atti.
art. 35 legge 14/1/1929 n.4; artt. 51 comma 2 e 52 d.P.R. 26/10/1972 n.633; art. 33 comma 1 d.P.R. 29/9/1973 n.600
Norme di diritto tributario e di disciplina delle verifiche fiscali richiamate quale quadro normativo preso a riferimento dalla Corte EDU nella sentenza Italgomme; la Corte di Cassazione ne ha rilevato il ruolo nella valutazione della criticità sistemica.
art. 12 e 13 legge n. 212/2000
Indicate dalla Corte EDU come sedi normative in cui risiedono principi generali di garanzia per il contribuente; la Cassazione ha richiamato che il legislatore nazionale e la giurisprudenza devono attuare tali principi.
art. 13-bis d.l. 17/6/2025 n.84 (conv. in legge 30/7/2025 n.108)
Intervento legislativo successivo richiamato dalla Corte: ha imposto che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali delle operazioni di verifica siano espressamente indicate e motivate le circostanze che giustificano l'accesso, ma ha altresì stabilito la validità degli atti redatti anteriormente all'entrata in vigore, limitando l'effetto retroattivo delle misure di adeguamento.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di condanna alle spese e della esclusione di responsabilità per colpa della parte ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Corte cost., sent. n. 252/2020; Corte cost., sent. n. 219/2019; Corte cost., sent. n.186/2000
Giurisprudenza costituzionale citata per il principio secondo cui limiti rigorosi sussistono sull'ammissibilità di pronunce additive in materia di inutilizzabilità delle prove e per l'indicazione della natura legislativa delle scelte di politica processuale.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte EDU che rileva una violazione di carattere sistemico non determina automaticamente l'inutilizzabilità generalizzata degli atti amministrativi o dei documenti acquisiti prima dell'adozione di misure nazionali di adeguamento.
- Per sostenere l'illegittimità costituzionale di una norma processuale occorre indicare specificamente la disposizione impugnata e dimostrare il nesso diretto tra la norma e la violazione dei principi costituzionali o convenzionali; argomentazioni generiche sono destinate a risultare insufficienti.
- L'art. 191 cod. proc. pen. (divieto di utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge) è norma di stretta interpretazione: l'ampliamento della sua portata è soprattutto una scelta del legislatore, non del giudice, salvo che sussista chiara incompatibilità costituzionale.
- Il giudice non è sempre obbligato a sollevare d'ufficio questioni di legittimità costituzionale: deve farlo quando la questione è rilevante e non manifestamente infondata; la manifesta infondatezza legittima il mancato intervento d'ufficio.
- Dopo una pronuncia internazionale critica nei confronti della disciplina nazionale, occorre verificare interventi legislativi o di prassi (es. art. 13-bis d.l. 17/6/2025 n.84) che possono incidere sulla valutazione dell'utilizzabilità degli atti già compiuti.
- In contestazioni sull'utilizzabilità di atti di verifica fiscale, è strategico impugnare e motivare specificamente le modalità dell'accesso/ispezione e i vizi procedurali riscontrati, non limitandosi a riferirsi in astratto alla sentenza della Corte EDU.
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