Cassazione Penale, Ordinanza n. 39905/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 125 del D.P.R. n. 115/2002. Il ricorso era fondato su un unico motivo: si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'errore scusabile e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In concreto, la difesa sosteneva che l'omessa o inesatta comunicazione delle variazioni reddituali sarebbe stata sorretta da errore scusabile e che la condotta avrebbe dovuto essere ritenuta di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che l'imputato, gravato dall'obbligo di comunicare le variazioni del reddito nell'anno d'imposta 2019, non poteva ignorare di avere percepito redditi maggiori, trattandosi di somme da lui stesso incassate; inoltre ha ritenuto corretta la valutazione di non particolare tenuità dell'offesa, considerando la significativa divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito.
Norme richiamate
art. 125 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne sviluppa il contenuto, ma ne presuppone l'applicazione al caso di omessa/inesatta comunicazione rilevante ai fini del beneficio
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata negata perché l'offesa è stata ritenuta non tenue, alla luce della consistente differenza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero
Massime di principio
- Nei reati connessi a indebite dichiarazioni o comunicazioni reddituali, l'errore scusabile è difficilmente configurabile quando la difformità concerne dati nella disponibilità e nella diretta percezione dell'interessato, il quale è tenuto a conoscere e comunicare le variazioni del proprio reddito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato sulla concreta entità dell'offesa, desumibile anche dallo scarto significativo tra il dato dichiarato e quello effettivamente percepito.
- In sede di legittimità, un motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto a quella logicamente e coerentemente sviluppata dai giudici di merito può essere dichiarato manifestamente infondato e, quindi, il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione espressamente ravvisate.
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