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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04908/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volto a ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ultradecennale all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, e la conseguente pensione di anzianità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L'ente previdenziale aveva inizialmente negato la maggiorazione contributiva, con diniego del trattamento pensionistico; il lavoratore aveva poi ottenuto in giudizio il riconoscimento del diritto alla pensione e, in appello incidentale, anche il risarcimento del danno patrimoniale pari ai ratei pensionistici perduti nel periodo compreso tra la domanda amministrativa e l'effettivo pensionamento. In cassazione l'ente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla pensione di anzianità per avere la corte territoriale riconosciuto il diritto già dalla data della domanda nonostante, a quella data, il rapporto di lavoro fosse ancora in essere; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1223 c.c. per duplicazione della medesima posta economica, poiché al riconoscimento della pensione con decorrenza dalla domanda era stato aggiunto il risarcimento dei ratei pensionistici per lo stesso periodo. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale lamentando il mancato riconoscimento del danno esistenziale, asseritamente derivante dalla scelta forzata di proseguire l'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché introduceva una questione nuova, fondata su un accertamento di fatto mai compiuto nei giudizi di merito e non devoluto nei gradi precedenti, relativo alla persistente esistenza del rapporto di lavoro alla data della domanda amministrativa. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il riconoscimento della pensione con decorrenza dalla domanda amministrativa escludesse la sussistenza di un danno patrimoniale da ritardo nel pensionamento e che la condanna al pagamento dei medesimi ratei di pensione configurasse una duplicazione risarcitoria vietata dall'art. 1223 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla genericità della domanda e sull'assenza di allegazione dei fatti costitutivi del preteso danno esistenziale. La decisione è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame coerente con il principio affermato sul divieto di duplicazione del danno patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    riconosce la maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto, presupposto del diritto azionato nel giudizio

  • art. 22 L. n. 153/1969

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la pensione di anzianità presupponeva la cessazione del rapporto di lavoro alla data considerata

  • art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992

    art.10, co.6 d.lgs. n.503/92

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattamento pensionistico per anzianità richiede la previa risoluzione del rapporto di lavoro

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile comprende solo la perdita conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito; non è ammessa la duplicazione della medesima posta economica già riconosciuta a diverso titolo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito e non specificamente devoluti con le impugnazioni precedenti.
  • Il risarcimento del danno patrimoniale non può tradursi nella ripetizione, sotto veste risarcitoria, di una posta economica già riconosciuta al danneggiato a titolo di prestazione o di diritto patrimoniale; il danno deve essere effettivo e distinto.
  • La domanda risarcitoria deve essere sorretta dall'allegazione dei fatti costitutivi del danno lamentato; in difetto di specificità e di correlazione con la ratio decidendi, il motivo di ricorso è inammissibile.
  • Se la sentenza di merito ha già ricostituito la situazione patrimoniale attribuendo il diritto alla prestazione con decorrenza anteriore, non può essere riconosciuto anche il danno corrispondente agli stessi ratei per il medesimo periodo, altrimenti si produce un indebito arricchimento del creditore.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneInadempimento
RamiPrevidenzaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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