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Ordinanza

Ordinanza n. 905/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento Impiego del Personale con prot. 0060273 del 19 settembre 2025 con cui è stata negata l'assegnazione temporanea avanzata dal Sig. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato.

Giustizia amministrativa202511226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della richiesta di assegnazione temporanea. In sede cautelare ha contestato la legittimità del provvedimento, il quale non avrebbe comparato la situazione del personale in servizio presso il Commissariato di attuale assegnazione con quella di una delle sedi richieste, caratterizzata da significative scoperture di organico, superiori al 40% dell'organico complessivo e pari al 75% nel ruolo agenti, con soli 6 effettivi su 24 previsti. È stato inoltre dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, il difetto di motivazione in ordine a tale circostanza e allo specifico ruolo ricoperto dal ricorrente, nonché l'irrilevanza sopravvenuta dell'esigenza organizzativa collegata all'evento giubilare, ormai concluso nel 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha rilevato che il diniego non contiene alcuna comparazione tra la consistenza del personale presso la sede di provenienza e le scoperture della sede richiesta, né una motivazione riferita alle scoperture del ruolo specificamente ricoperto dal ricorrente. Il riesame dovrà considerare le effettive scoperture di organico, in particolare quelle relative al ruolo del ricorrente, e potrà individuare come sede di destinazione quelle richieste o altre sedi limitrofe caratterizzate da una maggiore scopertura. L'amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 luglio 2026 e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La richiesta di assegnazione temporanea deve essere esaminata mediante una valutazione concreta delle esigenze organizzative, con considerazione comparativa delle scoperture di organico e della specifica posizione funzionale del dipendente.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR ai fini del riesame amministrativo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e comparativa delle esigenze organizzative, considerando sia la consistenza del personale nella sede di provenienza sia le scoperture delle sedi richieste.
  • Il diniego di assegnazione temporanea è viziato da difetto di motivazione quando non considera le scoperture di organico della sede richiesta e non specifica in che modo il ruolo concretamente ricoperto dal dipendente osti all'accoglimento della domanda.
  • La valutazione organizzativa deve riferirsi, in particolare, alla carenza di personale nel ruolo ricoperto dal richiedente e può estendersi a sedi limitrofe quando esse presentino una scopertura ancora maggiore.
  • Quando il diniego è fondato, anche implicitamente, su esigenze organizzative temporanee collegate a un evento ormai concluso, l'amministrazione deve verificare nuovamente l'attualità di tali esigenze nel riesaminare la domanda.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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