Ordinanza n. 905/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento Impiego del Personale con prot. 0060273 del 19 settembre 2025 con cui è stata negata l'assegnazione temporanea avanzata dal Sig. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della richiesta di assegnazione temporanea. In sede cautelare ha contestato la legittimità del provvedimento, il quale non avrebbe comparato la situazione del personale in servizio presso il Commissariato di attuale assegnazione con quella di una delle sedi richieste, caratterizzata da significative scoperture di organico, superiori al 40% dell'organico complessivo e pari al 75% nel ruolo agenti, con soli 6 effettivi su 24 previsti. È stato inoltre dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, il difetto di motivazione in ordine a tale circostanza e allo specifico ruolo ricoperto dal ricorrente, nonché l'irrilevanza sopravvenuta dell'esigenza organizzativa collegata all'evento giubilare, ormai concluso nel 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha rilevato che il diniego non contiene alcuna comparazione tra la consistenza del personale presso la sede di provenienza e le scoperture della sede richiesta, né una motivazione riferita alle scoperture del ruolo specificamente ricoperto dal ricorrente. Il riesame dovrà considerare le effettive scoperture di organico, in particolare quelle relative al ruolo del ricorrente, e potrà individuare come sede di destinazione quelle richieste o altre sedi limitrofe caratterizzate da una maggiore scopertura. L'amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 luglio 2026 e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La richiesta di assegnazione temporanea deve essere esaminata mediante una valutazione concreta delle esigenze organizzative, con considerazione comparativa delle scoperture di organico e della specifica posizione funzionale del dipendente.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR ai fini del riesame amministrativo.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato come fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e comparativa delle esigenze organizzative, considerando sia la consistenza del personale nella sede di provenienza sia le scoperture delle sedi richieste.
- Il diniego di assegnazione temporanea è viziato da difetto di motivazione quando non considera le scoperture di organico della sede richiesta e non specifica in che modo il ruolo concretamente ricoperto dal dipendente osti all'accoglimento della domanda.
- La valutazione organizzativa deve riferirsi, in particolare, alla carenza di personale nel ruolo ricoperto dal richiedente e può estendersi a sedi limitrofe quando esse presentino una scopertura ancora maggiore.
- Quando il diniego è fondato, anche implicitamente, su esigenze organizzative temporanee collegate a un evento ormai concluso, l'amministrazione deve verificare nuovamente l'attualità di tali esigenze nel riesaminare la domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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