Ordinanza n. 535/2026 - Bari, Sezione 2
per l'ottemperanza A. quanto al ricorso introduttivo depositato il 26 marzo 2025: della sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 14.3.2022, n. 853 [rectius: T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 485/2023 del 14.3.2023]; nonché per la declaratoria di nullità, ex art. 104 [rectius: art. 114], comma 2, lett. b), c.p.a., e, in via subordinata, per l’annullamento: - della delibera della Giunta comunale di Polignano a Mare n. 244 del 31.12.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 3.1.2025 al 18.1.2025, ad oggetto “Esecuzione sentenza TAR Puglia, Sez. II, n. 485/2023. Conferma della pianta organica delle farmacie del Comune di Polignano a Mare ai sensi dell’art. 2 della legge 02/04/1968, n. 475 e dell’art. 11 del d.l. 24/01/2012, n. 1 convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – anno 2024” nonché della “Relazione illustrativa – conferma Pianta Organica delle sedi farmaceutiche anno 2024” del Dirigente dell’Area IV – Area Tecnica del 30.12.2024, approvata con il predetto provvedimento e ad esso allegato, unitamente alle annesse tabelle e tavole; - di ogni altro atto comunque connesso, ancorché non conosciuto; B. quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 ottobre 2025, oltre che per l’azione di ottemperanza di cui al ricorso introduttivo, anche per l’annullamento, nei limiti degli interessi dei ricorrenti con riferimento alla sede farmaceutica n. 5 del Comune di Polignano a Mare: - della determinazione dirigenziale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - Sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia n. 54 in data 11.6.2025, pubblicata sul BURP n. 49 del 19.6.2025, ad oggetto ‹‹D.D. n. 33 del 11.4.2025 recante “Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L. 362/1991” – Atto di ricognizione sedi farmaceutiche vacanti e/o disponibili ex art. 2 del bando››, limitatamente alla parte in cui integra l’elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e/o disponibili del concorso regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili di cui all’allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 33/2025 includendovi la sede n. 5 nel Comune di Polignano a Mare; - di ogni altro atto al predetto comunque connesso e presupposto, ivi compresi la deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 435 del 7.4.2025, ad oggetto “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia. Determinazioni” e la determinazione dirigenziale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - Sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia n. 33 in data 11.4.2025, ad oggetto “Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L. 362/1991”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera comunale di conferma della pianta organica delle sedi farmaceutiche, unitamente agli atti regionali che hanno incluso la sede farmaceutica n. 5 nel concorso regionale per il conferimento di sedi disponibili, oltre alla sentenza del TAR posta in esecuzione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un’azione di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, Sezione II, n. 485/2023, e domande di declaratoria di nullità, nonché in subordine di annullamento, della delibera della Giunta comunale di Polignano a Mare che ha confermato la pianta organica delle farmacie per l’anno 2024, della relazione illustrativa e dei relativi allegati. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato, limitatamente alla sede farmaceutica n. 5, la determinazione regionale che ha integrato l’elenco delle sedi farmaceutiche vacanti o disponibili da assegnare mediante concorso regionale, nonché gli atti presupposti, tra cui la deliberazione della Giunta regionale e la determinazione dirigenziale di indizione del concorso. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti cumulano un’azione di ottemperanza, soggetta al rito dell’ottemperanza, e domande di annullamento o nullità degli atti impugnati, soggette a riti differenti. Ritenuta la natura ambivalente del ricorso, ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027 per la trattazione della controversia. L’ordinanza non decide nel merito della conformità degli atti al giudicato, né sulla loro validità o legittimità, e non regola le spese.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Richiamati quali disposizioni che disciplinano l’azione di ottemperanza proposta dai ricorrenti.
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio sono cumulate domande soggette a riti diversi; il TAR lo applica disponendo la conversione del rito.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo cumula un’azione di ottemperanza e domande di annullamento o di nullità degli atti adottati in asserita esecuzione del giudicato, e tali domande sono soggette a riti diversi, il giudice può disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e fissare la trattazione secondo il rito risultante dalla conversione.
- La conversione del rito per la natura ambivalente del ricorso è una decisione processuale interlocutoria e non comporta, di per sé, alcuna valutazione nel merito sulla conformità degli atti al giudicato o sulla loro validità e legittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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