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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 58/2025 depositata in data 8.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 865/2023.

Giustizia amministrativa202500278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Larino n. 58/2025, non impugnata e divenuta irrevocabile. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di € 2.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente lamentava che, nonostante la notifica della sentenza con formula esecutiva, il Ministero non avesse né corrisposto il beneficio né messo a disposizione la Carta elettronica, chiedendo quindi l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza mediante il rilascio della Carta elettronica e l’accredito dell’importo dovuto. La ricorrente ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nelle more del giudizio il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza posta in ottemperanza, accreditando sulla Carta elettronica gli importi riconosciuti dal giudice civile. Il Collegio ha ritenuto documentata l’effettiva esecuzione sia dalla produzione della ricorrente sia dal documento depositato dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione della materia del contendere non ha impedito la decisione sulle spese: queste sono state poste a carico del Ministero in ragione della manifesta inottemperanza protrattasi sino alla proposizione del ricorso, considerato che l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio e riguardava un beneficio di agevole esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 650,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il ricorso per l’ottemperanza ai giudicati, applicabile anche per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta nelle more determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’adempimento dell’amministrazione sia effettivo e integralmente documentato, non essendo sufficiente una mera dichiarazione non comprovata.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La protratta inesecuzione di un giudicato relativo a un beneficio di agevole attuazione giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, se l’adempimento è avvenuto soltanto a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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