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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28312/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la liberazione anticipata (225 giorni, su più semestri compresi tra il 24/03/2018 e il 23/09/2020) concessa al ricorrente, in considerazione della condanna per il reato di rapina commesso durante il periodo di esecuzione della pena. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non può esservi automatismo nella revoca e che il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione nel singolo semestre, nonché il grado di recupero manifestato, contestando la revoca anche per semestri non contigui alla commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato l'incidenza del reato sulla rieducazione, desumendo dalla gravità della condotta e dalla sua coerenza con schemi criminali l'insuccesso dell'opera rieducativa. Per tali ragioni la revoca della liberazione anticipata per tutti i semestri indicati, anche non contigui, è stata ritenuta motivata e conforme alla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    La revoca della liberazione anticipata può essere disposta quando la condotta successiva del condannato dimostra il fallimento dell'opera rieducativa; tale revoca può riguardare l'intero periodo di pena già scontato ai fini della determinazione della riduzione, non limitandosi automaticamente al solo semestre in cui il fatto è stato posto in essere.

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze procedurali connesse all'emissione del provvedimento (esecuzione della revoca e conseguente collocamento in regime di espiazione della pena), così come utilizzata dal Tribunale per disporre le misure consequenziali alla revoca.

  • Sentenza Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 (Hamdi Abdessalem)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo la quale la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata, in conseguenza di una grave condotta successiva al beneficio, può riguardare l'intero arco temporale di espiazione già effettuata e non soltanto il semestre in cui la condotta è stata posta in essere.

  • Sentenze Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019 (Ferrari) e Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010 (Balsamo)

    Precedenti giurisprudenziali che ribadiscono il principio che il Tribunale di sorveglianza deve valutare l'incidenza del reato sull'opera di rieducazione, il grado di recupero manifestato e se il fatto sia espressione del fallimento dell'opera rieducativa o un'occasionale manifestazione di devianza.

Massime di principio

  • Non vige un automatismo: la revoca della liberazione anticipata per reato non colposo commesso dopo la concessione del beneficio richiede una valutazione motivata del Tribunale di sorveglianza sull'effetto del reato sull'opera di rieducazione.
  • La valutazione deve considerare l'incidenza del fatto criminoso sul percorso rieducativo, il grado di recupero fin lì manifestato e se il comportamento rifletta il fallimento dell'opera rieducativa o una deviazione occasionale.
  • Se la condotta è grave e indica che il detenuto non si è allontanato dagli schemi criminali, la revoca può essere estesa all'intero periodo di liberazione anticipata già fruito, anche a semestri non contigui alla commissione del reato.
  • La decisione deve essere logicamente coerente e motivata; in assenza di motivazione adeguata il provvedimento è censurabile, ma valutazioni di merito ben argomentate resistono al riesame in Cassazione.
  • Impugnazioni infondate o formalmente irregolari possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna a spese e sanzioni verso la Cassa delle ammende.

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