Sentenza del 04/03/2019 n. 147 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRAP - agevolazioni - fondazioni - art. 25 D.lgs. n. 367 del 1996 - applicabilità - non sussiste - conseguenze - istanza di rimborso - rigetto - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La fondazione sosteneva che l'art. 25 del D.lgs. n. 367 del 1996, escludendo dalle imposte sui redditi i proventi derivanti da attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali, dovesse applicarsi anche all'IRAP e giustificare il rimborso delle somme versate. L'Agenzia contestava tale estensione, rilevando che l'IRAP non è un'imposta sul reddito, ma un'imposta reale determinata sul valore della produzione netta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha dichiarato non dovuto il rimborso IRAP richiesto dalla fondazione, ritenendo che l'agevolazione prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 367 del 1996 riguardi esclusivamente le imposte sui redditi e non sia estensibile all'IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione dell'orientamento precedentemente non univoco della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 25 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367
I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate nel presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi.
L'esenzione riguarda le imposte sui redditi e non può essere estesa analogicamente all'IRAP, che ha natura diversa e colpisce il valore della produzione netta.
IRAP - imposta regionale sulle attività produttive
È qualificata come imposta reale, determinata in funzione del valore della produzione netta e non del reddito del contribuente. Pertanto, le agevolazioni previste per le imposte sui redditi non si applicano automaticamente all'IRAP.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001
È richiamata a sostegno della qualificazione dell'IRAP come imposta riferita a un fatto economico diverso dal reddito.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-475/03
È richiamata insieme alla giurisprudenza costituzionale per confermare la natura dell'IRAP come imposta non coincidente con un'imposta sul reddito.
Sentenza della Corte di cassazione n. 2389 del 2018
Ha escluso l'estensione all'IRAP dell'agevolazione prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 367 del 1996, affermando che le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
Massime di principio
- Un'esenzione prevista per le imposte sui redditi non si applica automaticamente all'IRAP: occorre una disposizione espressa che includa anche tale imposta.
- Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al regime ordinario, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese per analogia a tributi diversi.
- Per stabilire se un beneficio fiscale sia applicabile occorre verificare la natura del tributo agevolato e la formulazione letterale della norma, non soltanto la finalità istituzionale del soggetto beneficiario.
- Le fondazioni operanti in ambito culturale o teatrale non possono presumere l'esenzione IRAP sulla base della sola esclusione dei proventi dalle imposte sui redditi.
- In caso di orientamenti giurisprudenziali precedentemente contrastanti, il giudice può compensare le spese anche quando una parte risulta sostanzialmente soccombente.
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