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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34788/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un proprietario di un terreno aveva concesso il fondo in locazione a due società, le quali vi avevano realizzato un impianto di distribuzione carburanti e lo avevano poi affidato in gestione allo stesso proprietario. Alla cessazione del rapporto, il proprietario aveva chiesto il pagamento di somme previste dal contratto di gestione (tra cui bonus e margini di fine gestione), mentre le società avevano domandato in riconvenzionale gli interessi di mora per il ritardo nel pagamento del carburante fornito al proprietario. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda principale e aveva accolto integralmente la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva riconosciuto ulteriori somme al proprietario, rigettando però la domanda delle società sugli interessi moratori. Le società hanno proposto ricorso principale censurando il riconoscimento di ulteriori emolumenti sulla base della CTU, assumendo che il consulente avesse acquisito documenti irritualmente dalle parti o dai rispettivi consulenti, in violazione del principio dispositivo e delle regole della consulenza tecnica. Il proprietario ha proposto ricorso incidentale contestando sia la legittimità dell’acquisizione documentale del CTU, sia il mancato rilievo di un asserito accordo novativo, sia la ricostruzione della Corte d’appello circa l’assenza di ritardo colpevole delle società nella riconsegna del terreno e l’efficacia solo prorogativa, e non novativa, della scrittura invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale delle società sia il ricorso incidentale del proprietario. Sul primo motivo del ricorso principale ha escluso la nullità della consulenza tecnica, richiamando il principio per cui, nell’esame contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio, anche prescindendo dall’allegazione delle parti; ha inoltre osservato che, in ogni caso, eventuali nullità relative andavano eccepite tempestivamente. Sul secondo motivo del ricorso principale ha ritenuto legittima la compensazione solo parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca, potendo il giudice porne in tutto o in parte a carico della parte vittoriosa solo in misura minore. Sul ricorso incidentale ha respinto la censura sull’uso dei documenti da parte del CTU per le stesse ragioni già esposte e ha dichiarato inammissibili le doglianze volte a contestare il giudizio di merito sulle prove e la valutazione dell’accordo invocato come novativo, trattandosi di sindacato sul merito non consentito in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro asseritamente violato nella consulenza tecnica, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dalle parti a sostegno delle doglianze sulla CTU e sulle allegazioni/documenti, senza accoglimento

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione al principio dispositivo e al contraddittorio, ma senza esito favorevole

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’attività del consulente tecnico e la gestione delle prove

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 198 c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che, in materia di esame contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari nei limiti dell’incarico e del contraddittorio

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che, in caso di soccombenza reciproca, il giudice può disporre la compensazione parziale delle spese e porne la differenza a carico della parte il cui accoglimento è di valore minore

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione dei documenti e l’asserita mancanza di prova del ritardo, ma senza accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nell’esame contabile disposto dal giudice, il consulente tecnico può acquisire i documenti necessari allo svolgimento dell’incarico anche se non già prodotti dalle parti, purché resti entro i limiti del quesito e del contraddittorio processuale.
  • Se l’eventuale acquisizione documentale del CTU integra una nullità relativa, essa deve essere eccepita nella prima difesa successiva all’atto asseritamente nullo; in difetto, la censura è preclusa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dell’accordo negoziale, quando la censura si traduce in un sindacato sul merito.
  • In tema di spese di lite, la soccombenza reciproca derivante dall’accoglimento parziale di domande contrapposte consente al giudice di disporre anche una compensazione solo parziale, ripartendo la differenza secondo la diversa consistenza economica delle domande accolte.
  • La mera invocazione di una novazione o di una modifica contrattuale non è sufficiente a scardinare la decisione di merito se non è specificamente allegata e spiegata la sua incidenza estintiva o modificativa sul diritto controverso.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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