Cassazione Civile, Sentenza n. 18846/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti deducevano che una precedente sentenza del Tribunale di Ancona (n. 234/2015, R.G. 3344/2010) aveva accertato l'insussistenza del debito di Luciano Moglie verso BNL, con conseguente estinzione dell'obbligazione principale; perciò le avallanti avrebbero dovuto ritenersi liberate dalla garanzia cambiaria. Contestavano inoltre la possibilità di far valere eccezioni relative al rapporto fondamentale e denunciavano vizi formali e motivazionali della sentenza d'appello; richiamavano infine questioni sul contributo unificato (art.13 DPR 115/2002) e la loro eventuale illegittimità costituzionale rispetto all'art.24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligazione dell'avallante sia di natura cambiaria, letterale e astratta, per cui non sono opponibili all'avallante le eccezioni fondate sul rapporto sottostante, salvo il caso di acquisizione del titolo da parte del portatore in mala fede; le ricorrenti non hanno però adeguatamente allegato né provato la mala fede della banca (anche con riferimento alla mancata circolazione del titolo), rendendo inammissibile tale censura per aspecificità. Il motivo relativo al contributo unificato è stato dichiarato inammissibile perché in sede di impugnazione non sono ammesse tali questioni salvo casi particolari. Il ricorso è quindi infondato; le spese sono compensate e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo l'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 (legge cambiaria)
art. 2, art. 21, art. 37, art. 65
La Corte richiama il principio secondo cui l'obbligazione cambiaria dell'avallante è letterale e astratta; pertanto l'avallante non può opporre eccezioni attinenti al rapporto fondamentale sottostante, salvo il caso in cui il portatore abbia acquistato il titolo in mala fede
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; art. 132
Gli errori denunciati sono stati esaminati nei limiti delle censure ammissibili in cassazione: il vizio previsto dal n.3 (violazione di norme) e l'omesso esame di fatto decisivo ex n.5 sono stati ritenuti non sussistenti o non adeguatamente allegati; la motivazione è stata giudicata congrua
Codice civile
Richiamati nel ricorso in relazione ai profili di garanzia e obbligazione, ma la Corte non ha ritenuto che consentissero alle avallanti di opporre le eccezioni del rapporto fondamentale alla cambiale
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater
Regolano l'aggravio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il gravame sul punto e ha comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato nella questione di illegittimità costituzionale proposta dalle ricorrenti sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile nel contesto dell'impugnazione
Massime di principio
- L'avallo su titolo cambiario è un'obbligazione letterale e astratta: l'avallante, salvo che provi la mala fede del portatore, non può opporre eccezioni relative al rapporto fondamentale tra debitore e creditore
- La mancata circolazione o vizi nella circolazione del titolo possono configurare motivo per eccepire la mala fede dell'acquirente, ma tale circostanza deve essere specificamente allegata e provata; mere asserzioni generiche sono inammissibili
- Per far valere l'estinzione dell'obbligazione principale (ad es. per sentenza favorevole al debitore) come causa di liberazione dell'avallante è necessario collegare e dimostrare l'efficacia di quella pronuncia rispetto al titolo cambiario opposto all'avallante
- In sede di impugnazione non sono generalmente ammesse questioni sull'obbligo del contributo unificato salvo eccezioni previste dalla giurisprudenza (ad es. accoglimento con rinuncia accettata); le relative censure possono essere dichiarate inammissibili
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale curare l'adeguata allegazione dei fatti decisivi e delle circostanze costitutive delle eccezioni (es. mala fede), altrimenti le censure saranno respinte per aspecificità o inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18700/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18701/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18709/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18710/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18711/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18712/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →