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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un soggetto che si dichiarava creditore di una congiunta, in relazione a un credito che il Tribunale e la Corte d’appello hanno ricondotto non ai lodi arbitrali originariamente invocati, poi dichiarati nulli, ma a una scrittura privata con cui la debitrice aveva assunto un impegno di manleva in favore del fratello per eventuali responsabilità gestorie. L’attore aveva chiesto, in via principale, l’accertamento della simulazione e, in subordine, la revoca di alcuni atti di vendita con cui la debitrice aveva trasferito immobili e partecipazioni alla società ricorrente, sostenendo che tali atti fossero pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. e omessa motivazione sulla sussistenza del credito, deducendo che i giudici di merito avrebbero fondato la revocatoria su un credito diverso da quello allegato dall’attore, ossia sulla manleva contenuta nella scrittura privata anziché sui lodi arbitrali, poi annullati; 2) violazione dell’art. 1938 c.c. e omesso esame della clausola di manleva, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato il contesto e la presunta nullità della garanzia per mancanza o illiceità della causa, anche alla luce di asseriti comportamenti dolosi del beneficiario; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e omessa motivazione sul litisconsorzio necessario, lamentando la mancata motivazione circa l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo e la successiva condanna alle spese anche in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura relativa all’art. 1938 c.c., perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto della clausola di manleva; ha reputato infondata la doglianza ex art. 2901 c.c., osservando che la Corte territoriale aveva correttamente individuato il credito nella manleva e che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche solo probabile e non pretestuosa; ha infine ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio e sulle spese, affermando che la condanna alle spese nei confronti del chiamato iussu iudicis segue il principio di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata perché gli intimati non si sono difesi. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile; basta una ragione di credito anche solo probabile, purché non prima facie pretestuosa.

  • art. 1938 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto della clausola di garanzia/manleva invocata.

  • art. 2909 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata nel contesto della chiamata del terzo e della conseguente regolazione delle spese.

  • art. 360 n. 6 c.p.c.

    È stato richiamato per affermare l’inammissibilità delle censure che non riportano adeguatamente gli atti o i documenti su cui si fondano.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro di autosufficienza del ricorso per cassazione in relazione ai documenti e agli atti processuali.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria non occorre che il credito sia già definitivamente accertato, purché esista una concreta e non meramente pretestuosa ragione di credito, anche solo probabile.
  • Nel ricorso per cassazione le censure fondate su documenti o clausole contrattuali devono essere autosufficienti: il testo rilevante deve essere riportato o comunque specificamente indicato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito individua il titolo del credito in una specifica pattuizione e tale capo non è efficacemente censurato, si forma giudicato interno sul punto.
  • La condanna alle spese può essere pronunciata anche nei confronti della parte chiamata nel processo per ordine del giudice, se questa è risultata vittoriosa rispetto all’impugnante soccombente in quel grado.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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