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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23640/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente avverso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato su indagini bancarie e relativo a ricavi non contabilizzati e maggiori operazioni imponibili. Secondo l'Ufficio, il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto ammissibile l'appello del contribuente nonostante, al momento della costituzione, non fosse stata depositata la ricevuta postale di spedizione del gravame entro il termine previsto dal processo tributario; inoltre, nel merito, la CTR aveva male applicato la disciplina delle presunzioni e dell'onere della prova in tema di versamenti bancari, ritenendo giustificati come liberalità del padre versamenti che l'Ufficio assumeva riferibili all'attività professionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'inammissibilità dell'appello del contribuente. Ha affermato che, nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione a mezzo posta e della tempestiva costituzione deve essere fornita contestualmente mediante deposito della documentazione idonea (ricevuta di spedizione, oppure equipollenti nei casi consentiti), non potendo il giudice sanare ex post la mancanza di tale prova con un ordine di esibizione successivo, né valorizzare la sola partecipazione all'udienza della controparte non ritualmente costituita. Il secondo motivo, relativo alla ripartizione dell'onere della prova sulle movimentazioni bancarie, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà prima esaminare l'eccezione di rimessione in termini e poi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per denunciare la violazione di norme processuali che comporta nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per censurare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale

  • artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    la prova della tempestività dell'impugnazione e della costituzione deve essere fornita nei termini e con la documentazione richiesta; la mancanza non può essere sanata dal giudice con ordini di esibizione successivi, salvo eventuale rimessione in termini

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    la partecipazione all'udienza non equivale, di per sé, a rituale costituzione della parte nelle forme prescritte

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina delle indagini bancarie e delle presunzioni sui versamenti/prelevamenti

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per la disciplina delle indagini bancarie in materia IVA e per la presunzione riferibile alle movimentazioni non giustificate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di giustificazione delle movimentazioni bancarie

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    non consente di sanare l'inammissibilità mediante successivo ordine di esibizione quando manchi la prova tempestiva richiesta al momento della costituzione

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato come parametro del termine di decadenza per l'impugnazione nel processo tributario

  • art. 346 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione non opera la rinuncia implicita alle questioni assorbite, che possono essere riproposte in rinvio

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    richiamata dalla CTR in relazione ai prelevamenti bancari, ma il motivo sul punto è rimasto assorbito

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'appello o del ricorso a mezzo posta deve risultare dalla documentazione depositata contestualmente alla costituzione; in mancanza della prova richiesta nei termini, l'impugnazione è inammissibile.
  • La ricevuta di spedizione del plico, o un documento equipollente nei limiti ammessi dalla giurisprudenza, assolve alla funzione di provare il rispetto del termine di decadenza e la tempestiva costituzione dell'impugnante; non è sufficiente il solo fatto che l'atto risulti spedito o depositato presso la segreteria senza l'idonea attestazione della ricezione e della spedizione nei modi richiesti.
  • La partecipazione all'udienza della controparte, se questa non si è ritualmente costituita, non sana il vizio della notifica né equivale a prova del perfezionamento della stessa.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale assorbente, le ulteriori questioni di merito o le eccezioni rimaste assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, senza che su di esse si formi giudicato implicito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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