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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 620/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per plurimi reati (artt. 74 e 73 DPR 309/1990; tentato reato di importazione e detenzione di armi clandestine), fondata su cinque motivi principali e quattro motivi aggiunti. Le censure principali riguardano: carenza o illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria per i capi 4 e 5 (in particolare la riconducibilità all'indagato dell'utilizzo di due utenze "SkyEcc" e la qualificazione del fatto come consumato o tentato); insufficiente prova della partecipazione agli accordi di importazione (ruolo di Liakaros come intermediario o fornitore); carenza di elementi per ritenere la trattativa sulle armi come seria e idonea ad integrare il reato contestato (capo 9); genericità delle doglianze sul ruolo associativo (capo 1); e rilievo di elementi relativi alle esigenze cautelari e alla possibilità di arresti domiciliari con braccialetto elettronico (suoceri disponibili). Inoltre sono state dedotte questioni sulla valutazione probatoria delle conversazioni intercettate e sulla interpretazione delle restituzioni di "assaggi" di droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per genericità (soprattutto quelle introdotte per la prima volta e non adeguatamente devolute al giudice del riesame) e ha dichiarato infondato il motivo relativo alla cessione (capo 5), confermando il principio che per la cessione di stupefacenti l'accordo su oggetto e condizioni è di per sé sufficiente anche in assenza di consegna. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi ai capi 4 (presunta importazione di cocaina) e 9 (presunto tentativo di importazione/posta in vendita di armi), riscontrando lacune e ambiguità nella motivazione del Tribunale: in particolare il Tribunale ha confuso ruoli (Liakaros come intermediario o fornitore), si è basato sulla mera conclusione dell'accordo per ritenere consumato il reato di importazione senza dimostrare atti idonei e concreti volti all'introduzione nel territorio nazionale, e non ha dimostrato la serietà/affidabilità delle trattative sulle armi. Per tali capi la Corte annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione delle condotte, invitando a colmare le carenze motivate secondo i principi di diritto indicati. Le restanti statuizioni dell'ordinanza permangono.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Art. 73 (c.d. cessione) applicato nella prospettiva che per la consumazione della cessione è sufficiente l'accordo sulle condizioni di vendita, anche senza materiale consegna. L'art. 74 come riferimento ai reati più gravi contestati; la Corte ha confermato che per la qualifica di reato-fine occorre valutare con specificità gli elementi indiziari.

  • Codice penale, art. 56 (tentativo)

    Applicato nella valutazione del tentativo di importazione di armi: la Corte richiama che per il tentativo è necessaria la concreta idoneità degli atti non equivoci diretti alla consumazione del reato.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1 (norme sulle armi)

    La norma punisce alternativamente "porre in vendita" o "introdurre nello Stato" armi da guerra ecc.; la Corte distingue tra le diverse fattispecie: la "messa in vendita" può essere integrata da trattative serie e affidabili; l'"introduzione" richiede un quid pluris (atti diretti all'effettivo trasferimento/introduzione).

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7 (riesame e impugnazioni)

    Norma richiamata per rinviare al Tribunale di Catanzaro il nuovo giudizio sulla gravità del quadro indiziario e sulla qualificazione delle condotte, demandando al giudice del rinvio di colmare le carenze motivazionali.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (limiti del giudizio di cassazione)

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione: le doglianze di merito devono essere specificamente devolute; non si può riaprire in Cassazione fatto nuovo non devoluto al giudice del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 581 lett. c) e art. 585, comma 4 (requisiti del ricorso e motivi aggiunti)

    art. 581 lett. c), art. 585 comma 4 c.p.p.

    Richiamati per affermare l'esigenza di specificità nei motivi di cassazione e l'inammissibilità di motivi generici, non sanabili da motivi aggiunti tardivi che non colmano il vizio originario.

Massime di principio

  • In cassazione contro ordinanze di riesame il ricorrente deve devolvere specificamente le doglianze sul merito (fatti, fonti, valutazioni): motivi generici risultano inammissibili.
  • Per il reato di importazione di stupefacenti non sempre la sola conclusione dell'accordo è sufficiente: occorrono fatti idonei e atti diretti all'effettivo trasferimento/introduzione nello Stato o una gestione concreta dell'operazione da parte dell'importatore; altrimenti la condotta può configurare al più detenzione/negoziazione o tentativo se connotata da serietà e idoneità.
  • Per la cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) è sufficiente l'accordo tra le parti su oggetto e condizioni per ritenere consumato il reato, anche in assenza di materiale consegna.
  • La fattispecie di "porre in vendita" armi è integrata da trattative caratterizzate da serietà e affidabilità; per l'"introduzione" di armi nello Stato è richiesto un quid pluris (atti concreti volti all'introduzione), mentre la mera manifestazione di interesse o trattativa esplorativa può non essere sufficiente.
  • Attribuire l'uso di utenze cifrate (es. SkyEcc) a un indagato richiede motivazione puntuale e specifica: il giudice deve spiegare come ha ricondotto l'utenza all'indagato (periodo, modalità d'uso, elementi concreti) per fondare il giudizio di gravità indiziaria.
  • La Corte di merito deve motivare con chiarezza il ruolo attribuito ai soggetti (fornitore vs intermediario) quando tale qualificazione incide sulla sussistenza o consumazione del reato; ambiguità nella ricostruzione può determinare annullamento con rinvio.

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