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Sentenza

Sentenza del 28/04/2015 n. 1507 - Comm. Trib. Prov. Lecce

RISCOSSIONE - Rateazione - Revoca - Illegittimità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la revoca della rateazione concessa ai sensi dell'art. 11-bis del d.l. n. 66/2014. Equitalia aveva motivato la revoca con il successivo deposito del ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, accompagnato da proposte di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182-ter della stessa legge. Tuttavia, la procedura concorsuale era stata avviata prima della concessione della dilazione e risultava conosciuta dall'Agente della riscossione.

La decisione

Il provvedimento di revoca è stato ritenuto illegittimo. La precedente presentazione della domanda di omologa e delle proposte di transazione, già conosciuta dall'Agente della riscossione al momento della concessione della rateazione, non poteva essere utilizzata successivamente come motivo autonomo per revocare la dilazione già accordata. La rateazione, quindi, non poteva essere revocata sulla base di una circostanza preesistente e già nota al concessionario.

Norme richiamate

  • Art. 11-bis del decreto-legge n. 66/2014

    Disciplina la concessione della rateazione dei debiti affidati alla riscossione. La revoca non può essere fondata, senza adeguata giustificazione, su una situazione già esistente e conosciuta dall'Agente al momento della concessione.

  • Art. 182-bis della legge fallimentare

    Prevede l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la relativa procedura di omologa. La sua presentazione, se precedente alla rateazione e conosciuta dal concessionario, non costituisce di per sé una nuova causa legittima di revoca della dilazione.

  • Art. 182-ter della legge fallimentare

    Disciplina le proposte di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito delle procedure di ristrutturazione. Anche tali proposte, se già note al concessionario quando concede la rateazione, non possono essere successivamente valorizzate come fatto sopravvenuto per revocarla.

Massime di principio

  • Un'amministrazione o un agente della riscossione che conosca una determinata situazione prima di concedere un beneficio non dovrebbe poterla usare successivamente, senza ulteriori elementi, come motivo autonomo per revocare il beneficio già accordato.
  • La revoca di una rateazione richiede una causa concreta, attuale e giuridicamente prevista; non è sufficiente il richiamo a una procedura già esistente e già valutabile al momento della concessione.
  • La conoscenza preventiva della procedura da parte dell'Agente della riscossione è decisiva: occorre documentare che la domanda di ristrutturazione o di transazione era già stata presentata e che il concessionario ne era consapevole.
  • La concessione della rateazione può creare un affidamento tutelabile del contribuente. Una successiva revoca deve essere motivata in modo coerente e non può contraddire ingiustificatamente la precedente valutazione dell'amministrazione.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la cronologia degli eventi, il contenuto dell'atto di concessione, le cause di revoca previste dalla normativa e le comunicazioni che dimostrano la conoscenza della procedura da parte dell'Agente della riscossione.

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