Sentenza del 28/04/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Catasto - Illegittimità dell'accertamento - Assenza di contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, a seguito di una stima dell'Agenzia del Territorio, il valore dichiarato della cessione di un capannone industriale e 33 posti auto, elevandolo da 1.750.000 euro a 2.600.000 euro, con conseguente recupero di maggiori imposte ipotecarie e catastali. Le società contestavano, tra l'altro, l'assenza di autorizzazione e di verbale per l'accesso dei funzionari, l'insufficiente motivazione della stima, la non comparabilità degli immobili utilizzati come riferimento, l'utilizzo di precedenti perizie anziché di effettivi atti di trasferimento e la mancata considerazione della vendita in blocco di unità distinte e occupate. In particolare, lamentavano di non essere state previamente sentite dall'Amministrazione, nonostante la stima fosse stata posta a fondamento dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, riuniti gli appelli per connessione, li ha accolti. Ha ritenuto che l'accesso dei funzionari fosse stato effettivamente funzionale alla redazione della stima e che l'accertamento fosse stato emesso senza consentire alle contribuenti di partecipare al procedimento. L'omesso contraddittorio è stato considerato rilevante non in modo meramente formale, ma perché le società avevano indicato specifiche difese non pretestuose che, se presentate prima dell'accertamento, avrebbero potuto incidere sulla valutazione dell'immobile e sul quadro istruttorio. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione dei contrasti e delle novità giurisprudenziali.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea al contraddittorio e diritto di essere sentiti
diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione di un atto lesivo, quando tale partecipazione può incidere concretamente sulla formazione della decisione.
Sentenza Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè
La decisione amministrativa sfavorevole deve essere preceduta dall'effettiva possibilità per l'interessato di esporre utilmente le proprie osservazioni.
Sentenze Corte di Giustizia UE 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13
La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare difese non pretestuose che avrebbe potuto svolgere e che avrebbero potuto modificare il quadro istruttorio o la decisione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
La pretesa tributaria deve formarsi attraverso un procedimento partecipato, anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale; la comunicazione degli atti e il contraddittorio tutelano sia il diritto di difesa sia il corretto esercizio della funzione impositiva.
Norme dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di contraddittorio
Le disposizioni che prevedono forme di partecipazione procedimentale devono essere interpretate come strumenti per consentire al contribuente di conoscere e contestare tempestivamente gli elementi posti a base della pretesa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda un accertamento su un sopralluogo, una stima o altri elementi istruttori acquisiti direttamente, il contribuente deve poter essere informato e sentito prima dell'emissione dell'atto, nei casi in cui il contraddittorio sia funzionale alla corretta formazione della pretesa.
- L'omissione del contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare concretamente quali difese, documenti o osservazioni avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- Le contestazioni devono essere sostanziali e specifiche, ad esempio riguardare la comparabilità dei beni, i criteri di stima, la fonte dei valori utilizzati, le caratteristiche dell'immobile o le condizioni della vendita.
- Un accertamento fondato su una motivazione tecnica deve rendere comprensibili i dati utilizzati e consentire al contribuente di verificare e contestare il percorso valutativo seguito dall'Amministrazione.
- L'accesso dei funzionari può assumere rilievo procedimentale anche se l'Ufficio sostiene che la stima avrebbe potuto essere svolta a tavolino: conta l'attività concretamente eseguita e il suo utilizzo come base dell'accertamento.
- Per ottenere l'annullamento, è utile dimostrare non solo l'assenza del contraddittorio, ma anche il possibile risultato alternativo che un confronto preventivo avrebbe potuto produrre, come una diversa individuazione dei comparabili o una riduzione del valore accertato.
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