Sentenza del 28/04/2015 n. 1501 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Indagini finanziarie - Società di persone - Movimentazioni sui conti correnti dei soci - Imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare alla società di persone le movimentazioni finanziarie risultanti dai conti correnti personali dei soci. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali dati non potessero essere automaticamente riferiti alla società e che mancasse una prova specifica del collegamento tra i movimenti bancari personali e l'attività sociale. La decisione ha invece ritenuto rilevante il rapporto di sostanziale identità di interessi tra la società di persone e i suoi soci, tale da giustificare l'utilizzo dei dati bancari dei soci nell'accertamento, salvo prova contraria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'utilizzazione, nei confronti della società, delle movimentazioni risultanti dai conti correnti dei soci, in quanto il rapporto tra società di persone e soci fonda una presunzione di riferibilità delle operazioni all'attività sociale. Tale presunzione può essere superata dal contribuente mediante una prova contraria concreta e specifica, idonea a dimostrare la natura personale o comunque estranea all'attività societaria delle singole movimentazioni.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie in materia tributaria
I dati relativi ai rapporti bancari possono essere utilizzati per ricostruire ricavi, compensi o altri elementi imponibili non dichiarati. Nel caso delle società di persone, tali dati possono comprendere anche le movimentazioni sui conti correnti dei soci, quando il collegamento con la società sia giustificato dal rapporto partecipativo e dalla sostanziale identità di interessi.
Presunzione di riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società di persone
Il rapporto intercorrente tra una società di persone e i soci realizza una sostanziale identità di interessi, che di per sé giustifica automaticamente l'utilizzazione dei dati acquisiti sui conti correnti dei soci in capo alla società, fatta salva la prova contraria.
La presunzione consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati bancari dei soci senza dover dimostrare preliminarmente, per ogni singolo movimento, la riferibilità alla società. Spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e documentata.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare, ai fini dell'accertamento, le movimentazioni dei conti correnti personali dei soci, in ragione del forte legame economico e organizzativo tra soci e società.
- La riferibilità delle operazioni alla società opera come presunzione, ma non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando analiticamente, movimento per movimento, che le somme hanno natura personale o sono estranee all'attività sociale.
- La mera titolarità personale del conto corrente non è sufficiente a escludere l'utilizzabilità dei dati bancari; sono necessari documenti e spiegazioni coerenti, tracciabili e specifiche.
- Per difendersi efficacemente da un accertamento bancario è opportuno conservare la documentazione relativa alla provenienza e alla destinazione delle somme, distinguendo chiaramente i flussi personali da quelli connessi all'attività societaria.
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