Sentenza del 28/04/2015 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Dichiarazione - Emendabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione ICI, sostenendo che la dichiarazione contenesse un errore e potesse essere emendata o ritrattata anche dopo la sua presentazione. La questione riguardava, in particolare, gli effetti della correzione a seconda che fosse intervenuta prima o dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta.
La decisione
La sentenza afferma che la dichiarazione tributaria, anche ai fini ICI, è una mera esternazione di scienza e giudizio e può quindi essere corretta dal contribuente. Se la correzione interviene prima della notificazione dell’avviso di liquidazione, l’Ufficio deve rispettarne le risultanze, pur potendo verificare i valori dichiarati; in tale situazione l’onere della prova sulla pretesa impositiva resta a carico dell’Amministrazione. Se invece la correzione avviene dopo la notificazione dell’avviso, essa non è preclusa, ma deve essere fatta valere in sede contenziosa e il contribuente deve dimostrare la correttezza dei dati modificati. L’esito riconosce quindi il principio di emendabilità della dichiarazione, subordinandone gli effetti processuali alla tempestività della correzione e alla relativa prova.
Norme richiamate
Disciplina della dichiarazione tributaria ai fini ICI
La dichiarazione non costituisce una manifestazione irrevocabile della volontà del contribuente, ma una dichiarazione di scienza e giudizio; pertanto può essere emendata quando sia frutto di errore.
Principio dell’onere della prova nel procedimento tributario
Prima della notificazione dell’avviso di liquidazione, l’Amministrazione deve verificare e provare la correttezza della propria pretesa anche rispetto ai dati emendati. Dopo la notificazione, invece, il contribuente che intenda correggere la dichiarazione deve dimostrare in giudizio la fondatezza della modifica.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale errata può, in linea generale, essere corretta o ritrattata, poiché rappresenta una dichiarazione di conoscenza e non una confessione irrevocabile.
- La correzione effettuata prima dell’avviso di liquidazione è più efficace: l’Ufficio deve tenerne conto, salvo verificare autonomamente la fondatezza dei dati rettificati.
- Dopo la notificazione dell’avviso, la correzione resta possibile ma deve essere fatta valere nel contenzioso e il contribuente assume l’onere di provare l’errore e la correttezza dei nuovi dati.
- È opportuno correggere tempestivamente gli errori fiscali e conservare la documentazione probatoria, perché il ritardo può spostare sul contribuente l’onere principale della prova.
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