Sentenza n. 10474/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del 10.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “La sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.” Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, unitamente agli atti ministeriali sulle modalità di rinuncia e sull’accesso ai percorsi straordinari INDIRE
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato tramite PEC una dichiarazione di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, al fine di partecipare ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dal d.l. n. 71/2024 e dal d.i. n. 77/2025. Il Ministero aveva respinto la rinuncia sostenendo che il procedimento di riconoscimento era stato chiuso con un diniego anteriore al 1° giugno 2024 e che, pertanto, non poteva essere oggetto di rinuncia. Il ricorrente ha dedotto: l’inapplicabilità della disciplina ministeriale, poiché il precedente diniego era stato annullato dal TAR e il procedimento era quindi nuovamente pendente; la validità della rinuncia trasmessa via PEC, anche in ragione dell’impossibilità tecnica di utilizzare la piattaforma ministeriale; la violazione dei principi di buona fede, non imputabilità del ritardo, legittimo affidamento e autoresponsabilità dell’amministrazione; la disparità di trattamento e l’irragionevolezza dei criteri temporali; l’eccesso di potere per illogicità, sviamento e contraddittorietà del provvedimento sulle modalità di rinuncia; la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento, accesso ai pubblici uffici e favor partecipationis, nonché dell’art. 117 Cost. e del diritto dell’Unione europea. In sede cautelare il ricorrente è stato ammesso con riserva ai percorsi INDIRE e, nelle more, ha conseguito il titolo italiano di specializzazione sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ministeriale. Ha ritenuto che il precedente provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero, essendo stato annullato con sentenza del TAR per difetto di motivazione, non avesse determinato la definitiva conclusione del procedimento. L’annullamento giurisdizionale aveva infatti imposto all’amministrazione di riesaminare l’istanza nella sua interezza, con conseguente permanenza della pendenza del procedimento al momento della rinuncia. La nozione di procedimento pendente comprende quindi anche il procedimento riattivato e non ancora concluso in seguito all’annullamento giudiziale di un precedente diniego. Il diniego della rinuncia, fondato sull’erronea considerazione che il procedimento fosse definitivamente chiuso prima del 1° giugno 2024, è stato pertanto ritenuto illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71
percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima
La disciplina comprende i procedimenti di riconoscimento ancora pendenti, inclusi quelli riattivati a seguito dell’annullamento giudiziale di un precedente diniego e non ancora definiti.
d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disciplina è stata richiamata dal Ministero per negare la possibilità di rinuncia, ma il TAR ne ha escluso l’applicazione sulla base dell’erronea qualificazione del procedimento come definitivamente concluso.
art. 5, comma 3, d.i. 24 aprile 2025, n. 77
Prevede le modalità e i tempi per l’espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento ai fini dell’accesso ai percorsi straordinari di specializzazione.
art. 117 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al rispetto del diritto dell’Unione europea; il giudizio è stato deciso sulla questione della pendenza del procedimento derivante dall’annullamento del precedente diniego.
art. 51 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme al favor partecipationis per contestare l’esclusione dai percorsi di specializzazione.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina che consente la rinuncia a una domanda di riconoscimento di un titolo estero per accedere a percorsi straordinari di specializzazione, deve considerarsi pendente anche il procedimento il cui precedente provvedimento di diniego sia stato annullato in sede giurisdizionale e che, per effetto dell’annullamento, debba essere riesaminato dall’amministrazione.
- L’annullamento giurisdizionale di un diniego per difetto di motivazione non esaurisce il procedimento amministrativo, ma impone all’amministrazione la riedizione del potere e l’esame dell’affare nella sua interezza; fino alla conclusione del riesame, il procedimento resta pendente.
- È illegittimo il diniego della rinuncia a una domanda di riconoscimento fondato esclusivamente sull’esistenza di un precedente diniego, quando quest’ultimo sia stato annullato dal giudice amministrativo e non abbia quindi determinato la definitiva conclusione del procedimento.
- Il vincolo conformativo derivante dall’annullamento giurisdizionale impone all’amministrazione di qualificare correttamente lo stato del procedimento e di riesercitare il potere nel rispetto dell’accertamento contenuto nella sentenza.
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