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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23628/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per diffamazione aggravata sostenendo, primo, l'inosservanza o errata applicazione dell'art. 124 cod. pen. in relazione alla tempestività della querela: la e-mail ritenuta offensiva fu inviata il 12 maggio 2019 mentre la querela fu presentata il 4 giugno 2021; la Corte d'appello aveva ritenuto la querela tempestiva in ragione di una successiva e-mail del 13 marzo 2021 che richiamava quella del 2019, senza però accertare se la parte offesa avesse avuto, e quando, conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019. Secondo motivo: mancata prova tecnica della riconducibilità all'imputato dell'indirizzo e-mail mittente e insufficiente argomentazione sulle prove che avrebbero attribuito la condotta all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno osservato che non risulta accertato se la persona offesa avesse ricevuto o avesse conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019 e se la e-mail del 13 marzo 2021 avesse autonomo contenuto diffamatorio o semplicemente richiamasse la precedente; tale accertamento è necessario per stabilire il termine di proponibilità della querela. Il secondo motivo non è stato deciso nel merito essendo assorbito dal primo. Di conseguenza la condanna confermata in appello è stata annullata e il processo rimandato per ulteriore valutazione.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato; ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano sufficientemente accertato quando la parte offesa ebbe conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019, indispensabile per valutare la tempestività della querela

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato, non necessariamente dall'ultimo atto della presunta continuazione del reato
  • In ipotesi di comunicazioni multiple ('campagna' diffamatoria) va accertato quando il contenuto offensivo è divenuto conoscibile e intellegibile per la vittima; se il messaggio offensivo era già percepibile in una comunicazione anteriore, il termine decorre da quella
  • Quando la querela è presentata in relazione a una comunicazione successiva che richiama una precedente, il giudice deve verificare se la precedente era stata effettivamente ricevuta dalla persona offesa e se la successiva ha autonomo contenuto diffamatorio o si limita a richiamare la precedente
  • Sulle attribuzioni di comunicazioni elettroniche grava l'esigenza di adeguate indagini tecniche (es. header, log, fornitori di servizio) per collegare in modo convincente l'account o l'indirizzo e-mail all'imputato; l'assenza di tali accertamenti può rendere problematico il mantenimento della condanna
  • In caso di dubbio procedurale rilevante riguardante la tempestività della querela o l'attribuzione della condotta, il giudice di legittimità può annullare la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito compia i necessari accertamenti

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