Cassazione Penale, Sentenza n. 23628/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per diffamazione aggravata sostenendo, primo, l'inosservanza o errata applicazione dell'art. 124 cod. pen. in relazione alla tempestività della querela: la e-mail ritenuta offensiva fu inviata il 12 maggio 2019 mentre la querela fu presentata il 4 giugno 2021; la Corte d'appello aveva ritenuto la querela tempestiva in ragione di una successiva e-mail del 13 marzo 2021 che richiamava quella del 2019, senza però accertare se la parte offesa avesse avuto, e quando, conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019. Secondo motivo: mancata prova tecnica della riconducibilità all'imputato dell'indirizzo e-mail mittente e insufficiente argomentazione sulle prove che avrebbero attribuito la condotta all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno osservato che non risulta accertato se la persona offesa avesse ricevuto o avesse conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019 e se la e-mail del 13 marzo 2021 avesse autonomo contenuto diffamatorio o semplicemente richiamasse la precedente; tale accertamento è necessario per stabilire il termine di proponibilità della querela. Il secondo motivo non è stato deciso nel merito essendo assorbito dal primo. Di conseguenza la condanna confermata in appello è stata annullata e il processo rimandato per ulteriore valutazione.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato; ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano sufficientemente accertato quando la parte offesa ebbe conoscenza della e-mail del 12 maggio 2019, indispensabile per valutare la tempestività della querela
Massime di principio
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato, non necessariamente dall'ultimo atto della presunta continuazione del reato
- In ipotesi di comunicazioni multiple ('campagna' diffamatoria) va accertato quando il contenuto offensivo è divenuto conoscibile e intellegibile per la vittima; se il messaggio offensivo era già percepibile in una comunicazione anteriore, il termine decorre da quella
- Quando la querela è presentata in relazione a una comunicazione successiva che richiama una precedente, il giudice deve verificare se la precedente era stata effettivamente ricevuta dalla persona offesa e se la successiva ha autonomo contenuto diffamatorio o si limita a richiamare la precedente
- Sulle attribuzioni di comunicazioni elettroniche grava l'esigenza di adeguate indagini tecniche (es. header, log, fornitori di servizio) per collegare in modo convincente l'account o l'indirizzo e-mail all'imputato; l'assenza di tali accertamenti può rendere problematico il mantenimento della condanna
- In caso di dubbio procedurale rilevante riguardante la tempestività della querela o l'attribuzione della condotta, il giudice di legittimità può annullare la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito compia i necessari accertamenti
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