Cassazione Civile, Ordinanza n. 10267/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha convenuto in giudizio una società chiedendo la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di onorari professionali. Il Tribunale ha accolto la domanda solo per quanto di ragione. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1224 c.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale, ma solo dalla pubblicazione del provvedimento; inoltre lamentava l'omessa specificazione del tasso applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti di quanto rilevante, il motivo di ricorso. Ha affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di compensi professionali forensi, gli interessi ex art. 1224 c.c. spettano dalla messa in mora, che coincide con la notifica della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla successiva liquidazione giudiziale. Ha inoltre chiarito che, per il giudizio introdotto nel 2020, trova applicazione ratione temporis l'art. 1284, comma 4, c.c., con il tasso ivi previsto nei casi di condanna giudiziale. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla questione degli interessi e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ratione temporis applicabile
è stato indicato come rito applicabile al giudizio introdotto dal professionista per il pagamento dei compensi
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, coincidente con la notifica della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento
art. 1284 c.c.
nei giudizi introdotti nel periodo rilevante, in caso di condanna giudiziale il tasso degli interessi è quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato quale procedimento sommario per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi
art. 1284, comma 4, c.c.
la Corte ha precisato che il giudice di merito deve indicare il tasso applicabile e non può far decorrere gli interessi solo dalla pubblicazione del provvedimento
Massime di principio
- Nei giudizi per il pagamento dei compensi dell'avvocato, la mora del debitore può decorrere dalla notifica della domanda giudiziale o da una richiesta stragiudiziale di pagamento, non dalla successiva liquidazione giudiziale del credito.
- La liquidazione del compenso in misura inferiore a quella richiesta non esclude, di per sé, la mora e il diritto agli interessi moratori.
- Ai fini della decorrenza degli interessi, rileva l'atto recettizio di costituzione in mora e non il mero deposito dell'atto introduttivo.
- Se il giudizio è stato introdotto nel periodo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., in caso di condanna giudiziale il tasso degli interessi deve essere individuato secondo la previsione speciale richiamata dalla norma.
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