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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: 1) del provvedimento prot. n. 60862 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 61860 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 910); 2) del provvedimento prot. n. 60857 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 61862 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 911); 3) del provvedimento prot. n. 60861 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 61866 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 912); 4) del provvedimento prot. n. 60844 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 62003 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 1046); 5) del provvedimento prot. n. 60852 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 62006 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 1049); 6) del provvedimento prot. n. 60855 del 7 ottobre 2022, col quale il comune di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda di condono prot. n. 61860 del 10 dicembre 2004 (pratica n. 1052); 7) ove occorra, delle note prot. nn. 56183, 56185, 56187, 56173, 56175, 56180 del 16 settembre .2022, recanti le comunicazioni dei motivi ostativi; 8) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202202129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di sei domande di condono edilizio relative a porzioni di un fabbricato residenziale abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato sei provvedimenti comunali del 7 ottobre 2022, con cui erano state respinte domande di condono presentate ai sensi del cosiddetto terzo condono edilizio. Il fabbricato, realizzato ex novo in assenza di titolo edilizio e con incremento di superficie e volumetria, insisteva in area sottoposta a molteplici vincoli: paesaggistico, parco regionale, sito Natura 2000 e vincolo idrogeologico. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, in relazione agli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto del presupposto, erroneità manifesta, travisamento, illogicità, sviamento e arbitrarietà. In particolare, hanno sostenuto che il Comune non avesse svolto un’adeguata istruttoria sulla rilevanza urbanistica delle opere e si fosse limitato a richiamare la loro localizzazione in zona 4 del PUT e nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici come matrici del paesaggio agrario, zone agricole e corridoi ecologici. È stata inoltre contestata la mancata attivazione dei subprocedimenti presso le autorità preposte alla tutela dei vincoli. Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., per difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 si fosse limitata a richiamare la disciplina urbanistica e vincolistica. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso cumulativo, ma tale eccezione è stata ritenuta infondata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure riunite per connessione. Ha accertato che le domande non erano corredate da una relazione tecnica descrittiva degli abusi né da perizia giurata sulla conformità urbanistica ed edilizia. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché il Comune aveva regolarmente inviato le comunicazioni dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e le ricorrenti non avevano presentato controdeduzioni. Nel merito, il fabbricato era stato realizzato abusivamente con nuova superficie e nuova volumetria in un’area sottoposta a plurimi vincoli. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in aree vincolate sono condonabili, ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalla norma, soltanto se si tratta di opere minori prive di aumento di superficie e volumetria, quali interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. La realizzazione ex novo di un fabbricato con incremento di superficie e volume non è quindi suscettibile di condono. Il TAR ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli, rilevando che l’attivazione dei relativi subprocedimenti si pone nel caso di esito favorevole della domanda di sanatoria, non quando l’amministrazione debba respingerla per la radicale insussistenza dei presupposti. Il ricorso è stato definitivamente rigettato e le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Le opere abusive in area vincolata sono condonabili, ove ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disposizione, soltanto se si tratta di opere minori prive di aumento di superficie e volumetria; la realizzazione ex novo di un fabbricato con nuova superficie e nuova volumetria non è sanabile.

  • artt. 31 e ss. l. 47/1985

    La disciplina generale del condono edilizio è richiamata in combinato disposto con l’art. 32 del d.l. n. 269/2003.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata mediante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande; l’assenza di controdeduzioni non determina l’illegittimità dei dinieghi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il requisito motivazionale dei dinieghi è stato ritenuto soddisfatto in relazione alla disciplina urbanistica e al regime dei vincoli gravanti sull’area.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico concorre a impedire la sanatoria dell’intervento edilizio maggiore oggetto delle domande.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    La ricadenza dell’area in un parco o in un’area protetta costituisce ulteriore vincolo rilevante ai fini dell’incondonabilità dell’intervento.

  • art. 1 r.d. 3267/1923

    Il vincolo idrogeologico gravante sull’area è indicato tra gli elementi ostativi alla sanatoria.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o ricadenti in parchi e aree protette sono condonabili, ove ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge, soltanto se si tratta di opere minori prive di aumento di superficie e volumetria; un intervento edilizio realizzato ex novo con incremento di superficie e volume non è suscettibile di condono.
  • Quando la domanda di condono riguarda un intervento edilizio maggiore, incompatibile con il regime del terzo condono per la presenza di vincoli e per l’aumento di superficie e volumetria, l’amministrazione può respingerla senza acquisire previamente i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli, poiché tali subprocedimenti assumono rilievo in caso di possibile accoglimento della domanda.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 soddisfa le garanzie partecipative se indica le ragioni ostative concretamente poste a fondamento del diniego; l’assenza di controdeduzioni da parte dell’interessato non rende illegittimo il provvedimento conclusivo.
  • La realizzazione abusiva di un fabbricato con nuova superficie e volumetria in area sottoposta a una pluralità di vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici giustifica il diniego di condono quando l’amministrazione abbia individuato la disciplina urbanistica e vincolistica applicabile e la riconducibilità dell’intervento alla categoria degli abusi non sanabili.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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