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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - della nota n. 15960 del 13 luglio 2023 adottata dal Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico – Servizio SUE, avente a oggetto “istanza di PdC per la ristrutturazione di un fabbricato collabente (Casa Colonica), sito in C.da Montagnola, censito al Fg. 3, part.lla 4330 (ex 354) ZTO E_motiviostativi_riscontro_provvedimento finale”, con la quale è stato comunicato al sig. Santo Pernice il diniego di rilascio del Permesso di Costruire, assunto al prot. del Comune di Villabate n. REP_PROV/PA_SUPRO 41128/06.05.2023; - della nota del 21 giugno 2023 del Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico – Servizio SUE, avente a oggetto “istanza di PdC REP_PROV/PA_SUPRO 41128/06.05.2023 per la ristrutturazione di un fabbricato collabente (Casa Colonica), sito in C.da Montagnola, censito al Fg. 3, part.lla 4330 (ex 354) ZTO E2_riscontro motivi ostativi”, con la quale sono stati comunicati al sig. Santo Pernice i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, relativa alla richiesta di rilascio permesso di costruire, formulata per la ristrutturazione del fabbricato collabente di sua proprietà;

Giustizia amministrativa202301631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato collabente, con superficie richiesta di circa 92 mq, e il preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale parzialmente diruto, con mutamento della destinazione d’uso in residenziale e reimpianto di un agrumeto. Dopo il mancato avvio dei lavori autorizzati da un precedente permesso di costruire, aveva presentato una nuova istanza, allegando una perizia giurata volta a dimostrare che l’edificio originario aveva una superficie superiore a 100 mq e che la superficie oggetto della nuova richiesta era pari a circa 92 mq. Il Comune, con preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e successivo diniego, ha ritenuto che la consistenza effettiva del fabbricato fosse di circa 50 mq, identificando la parte ulteriore come corte scoperta o pertinenza e valorizzando aerofotogrammetrie, planimetrie catastali, un atto notarile e precedenti elaborati edilizi. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamentando l’omessa considerazione delle proprie osservazioni e l’erronea lettura della documentazione aerofotogrammetrica; dall’altro, violazione della l.r. n. 6/1996, sostenendo che l’intervento fosse assentibile anche in ragione della possibilità di edificare un’abitazione in uso a un imprenditore agricolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha esaminato prioritariamente il profilo sostanziale relativo alla consistenza del fabbricato e ha ritenuto fondato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Dalla documentazione acquisita anche tramite le ordinanze istruttorie è emerso che il rilievo aerofotogrammetrico del 1991, le aerofotogrammetrie del 1985 e del 1996 e il volo IGM del 1954 rappresentavano una sagoma irregolare dell’immobile compatibile con la ricostruzione della perizia privata e con una superficie originaria superiore a 100 mq. Il giudice ha rilevato che tali documenti erano graficamente sovrapponibili alla perizia prodotta dal ricorrente e che il Comune ne aveva dato una lettura erronea. Le risultanze catastali e l’atto di divisione possono costituire principio di prova, ma non sono sufficienti a fondare il diniego quando siano contraddette da specifiche prove documentali. Il giudice ha quindi ritenuto che il titolo edilizio potesse essere rilasciato per la demolizione e ricostruzione dell’immobile di 92 mq. La censura relativa all’art. 10-bis è stata assorbita, poiché l’accoglimento del vizio sostanziale garantiva un effetto conformativo più ampio. È stata invece respinta la censura fondata sulla l.r. n. 6/1996, perché il ricorrente non aveva dimostrato di appartenere alla categoria degli imprenditori agricoli. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’istanza di permesso di costruire presentata per l’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa censura procedimentale è stata assorbita, poiché l’annullamento fondato sul travisamento dei fatti assicurava un effetto conformativo più ampio.

  • l.r. n. 6 del 10 gennaio 1996

    La disposizione invocata dal ricorrente non è stata applicata, non essendo stata dimostrata la sua appartenenza alla categoria degli imprenditori agricoli.

Massime di principio

  • Il diniego di un titolo edilizio è illegittimo per travisamento dei fatti quando l’amministrazione interpreti erroneamente la documentazione aerofotogrammetrica e ne ricavi una consistenza edilizia incompatibile con la rappresentazione oggettiva dell’immobile.
  • Nella valutazione della consistenza di un fabbricato preesistente, aerofotogrammetrie riferite a epoche diverse possono costituire elementi probatori rilevanti, soprattutto quando presentino una sagoma coerente e sovrapponibile con la ricostruzione tecnica prodotta dal richiedente.
  • Le risultanze catastali e gli atti negoziali possono costituire principio di prova sulla consistenza di un manufatto, ma non possono fondare da soli un diniego edilizio quando siano contraddetti da specifici elementi documentali di segno contrario adeguatamente verificabili.
  • Quando l’annullamento del diniego edilizio dipende da un errore sostanziale nella ricostruzione dei fatti, la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 può essere assorbita se l’accoglimento del motivo sostanziale assicura un effetto conformativo più ampio.
  • L’applicazione di una disciplina edilizia speciale riservata agli imprenditori agricoli richiede la prova, da parte del richiedente, della sussistenza di tale qualifica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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