Ordinanza n. 389/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’ordinanza ex art. 54 TUEL del Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico nr. 11 dell'1.4.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL che intimava la messa in sicurezza di un immobile interessato da un crollo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari contestati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale con cui erano stati individuati, in qualità di proprietari o aventi titolo, quali destinatari dell’obbligo di messa in sicurezza dell’immobile. Hanno dedotto di non essere proprietari del bene né di averne la disponibilità o la possibilità di accedervi. Il Comune ha sostenuto che l’immobile fosse pervenuto al padre o coniuge dei ricorrenti mediante legato e che questi lo avessero successivamente acquisito per successione; in subordine, ha affermato che l’immobile sarebbe nella disponibilità di uno dei ricorrenti, sulla base delle dichiarazioni di un vicino. In sede cautelare il giudice ha rilevato, con cognizione sommaria, l’assenza di adeguata dimostrazione sia dell’acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti, non risultando provata l’accettazione espressa o tacita dell’eredità, sia della loro disponibilità materiale del bene.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, nei confronti dei ricorrenti, gli effetti dell’ordinanza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non adeguatamente dimostrato che i ricorrenti fossero proprietari dell’immobile: se il bene era pervenuto al loro padre o coniuge mediante legato, occorreva provare l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di quest’ultimo. Non è stata inoltre dimostrata la disponibilità materiale dell’immobile, avendo il difensore precisato che i ricorrenti non potevano accedervi. In assenza di proprietà o disponibilità, difettavano i presupposti per rivolgere loro l’ordine di messa in sicurezza. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerata l’immediata efficacia dell’ordine. Il pregiudizio per l’interesse pubblico è stato ritenuto adeguatamente bilanciato dal fatto che l’ordinanza era stata notificata anche ad altri soggetti obbligati e dalla possibilità per il Comune di intervenire direttamente mediante i propri poteri d’urgenza. La trattazione del merito è stata fissata per il 16 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
ordinanza ex art. 54 TUEL
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente non consente di imporre l’obbligo di messa in sicurezza a soggetti nei cui confronti non sia adeguatamente dimostrata la proprietà o la disponibilità del bene.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ordine di messa in sicurezza di un immobile interessato da crollo può essere rivolto al soggetto individuato come proprietario o avente titolo solo quando l’amministrazione fornisca una dimostrazione adeguata della sua proprietà o della sua disponibilità del bene.
- La mera provenienza di un immobile per legato al dante causa non dimostra, da sola, che il bene sia stato acquisito dagli eredi successivi: occorre che sia provata l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità del dante causa, quando tale accettazione sia necessaria per fondare la titolarità invocata dall’amministrazione.
- L’ordine di messa in sicurezza non può essere efficacemente imposto a chi non abbia la disponibilità materiale dell’immobile né la possibilità di accedervi, in assenza di adeguata prova contraria da parte dell’amministrazione.
- Nel bilanciamento cautelare, il pericolo derivante dalla sospensione dell’ordine può essere ridimensionato quando l’obbligo sia stato imposto anche ad altri soggetti e l’amministrazione conservi la possibilità di intervenire direttamente mediante i propri poteri d’urgenza.
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