Ordinanza n. 846/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0104650.23-12-2025.H.13:00 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 23.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 20349 in data 21/05/2024 relativa alla Domanda n. 37313 del 07/05/2024; e per il conseguente accertamento del diritto del Prof. Maira Santa al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 37313 del 07/05/2024 e prot. n. 20349 in data 21/05/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADEE - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLA PRIMARIA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale del 23 dicembre 2025 con cui è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento relativo alla domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania, presentata per l'insegnamento del sostegno nella scuola primaria. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento della formazione. Il TAR, nella fase cautelare e a un primo esame sommario, ha valutato la motivazione del diniego, fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, a un primo e sommario esame, la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica da riconoscere. Ha quindi escluso, allo stato della cognizione cautelare, profili di fondatezza del ricorso e non ha sospeso l'efficacia del provvedimento ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'assenza, a un primo esame, di profili di fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili apprezzabili di fondatezza del ricorso.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione o qualifica professionale conseguita all'estero può ritenersi cautelarmente giustificato quando l'amministrazione abbia motivato il rigetto sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento, salvo il successivo pieno esame nel merito.
- La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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