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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08884/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo, invocando di aver pagato debiti della fallita verso lavoratori dipendenti e chiedendo, per tale importo, la surrogazione nei diritti dei creditori soddisfatti, con riconoscimento di privilegio; inoltre domandava la compensazione con un controcredito del fallimento per canoni di affitto d'azienda. Il giudice delegato aveva escluso sia la surrogazione sia la compensazione. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che la surrogazione non fosse configurabile perché, al momento del pagamento, la ricorrente era debitrice dei canoni di affitto e non già creditrice della società poi fallita; dall'altro, che non risultasse provato un patto verbale di accollo dei debiti della cedente e che alcuni pagamenti riguardassero attività gestorie proprie dell'affittuario. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura di alcuni pagamenti asseritamente estranei al perimetro del contratto di affitto d'azienda; con il secondo motivo, l'omesso esame del grado di parentela tra la ricorrente e i soci della fallita, circostanza che, a suo dire, avrebbe reso verosimile, ai sensi dell'art. 2723 c.c., la prova testimoniale del patto verbale di accollo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di interesse, perché il decreto impugnato era sorretto da più rationes decidendi autonome e una di esse non era stata specificamente censurata: la ratio fondata sull'inapplicabilità della surrogazione ex art. 1201 c.c. nel caso in cui la ricorrente fosse debitrice verso la fallita e non creditrice al momento del pagamento. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le circostanze invocate erano state già valutate dal tribunale e la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1201 c.c.

    La surrogazione per volontà del debitore presuppone che chi paga sia già creditore prima del pagamento; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso, poiché la ricorrente risultava debitrice dei canoni di affitto verso la fallita e non creditrice al momento del pagamento.

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione è stata esclusa dal giudice di merito; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità su questo punto, sicché la ratio non è stata utilmente scalfita.

  • art. 2723 c.c.

    La prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento è ammessa solo se, avuto riguardo a qualità delle parti, natura del contratto e altre circostanze, appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure rivolte alle altre.
  • La surrogazione ex art. 1201 c.c. richiede che il soggetto che paga sia titolare di un credito anteriore rispetto al pagamento; se il rapporto tra le parti pone il pagante come debitore verso il beneficiario del pagamento, il presupposto della surrogazione manca.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti, perché la scelta delle prove attendibili e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito.
  • La prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento è ammissibile solo se risulti verosimile, in base alle circostanze del caso, che tali modifiche verbali siano state effettivamente pattuite; in difetto, il giudice può legittimamente escluderla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAffitto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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