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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17268/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per prestazioni di assistenza riabilitativa rese nel 2020 a persone con disturbo dello spettro autistico da una struttura privata nei confronti dell'azienda sanitaria locale. In primo grado l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta solo in parte: il giudice aveva revocato il decreto, rilevando pagamenti già effettuati, dichiarando cessata la materia del contendere per la parte già soddisfatta e condannando la ASL al pagamento del residuo. In appello, invece, la ASL ha ottenuto il rigetto integrale della domanda monitoria, perché la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto al compenso sorgesse solo per i centri accreditati che avessero anche sottoscritto l'accordo integrativo previsto dalle deliberazioni ASL e che la struttura ricorrente non avesse provato tale sottoscrizione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la lite non riguardava le somme dovute sulla tariffa più alta dell'accordo integrativo, ma il residuo corrispettivo spettante sulla tariffa base indicata da una precedente delibera; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tale punto; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a riformare la condanna solo per la parte già pagata, tenendo ferma la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali importi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato l'oggetto della domanda monitoria e della precisazione difensiva svolta in appello, qualificando quest'ultima come mera argomentazione difensiva e non come domanda o eccezione; di conseguenza non vi era omessa pronuncia. Ha inoltre escluso l'ultrapetizione, osservando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare l'effettiva esistenza del credito alla data della decisione e, quando accerti l'assenza del diritto al pagamento, può rigettare integralmente la domanda monitoria, anche se in primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per i soli importi già pagati. La Corte ha quindi confermato la statuizione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.C.m. 12 gennaio 2017

    richiamato come base dei livelli essenziali delle prestazioni cui il percorso terapeutico mirava ad assicurare conformità

  • art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato insieme alle altre fonti che sorreggevano l'attivazione del percorso terapeutico assistenziale

  • art. 3, comma 1, L. 18 agosto 2015, n. 134

    richiamato quale fondamento normativo del percorso assistenziale per l'autismo

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato dalla Corte d'appello come fonte del requisito del contratto scritto a pena di nullità per le prestazioni rese

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato dalla Corte d'appello come fonte del requisito del contratto scritto a pena di nullità per le prestazioni rese

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la necessità di un rapporto contrattuale scritto per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

  • art. 112 cod. proc. civ.

    invocato dal ricorrente per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione rilevando che la decisione impugnata aveva comunque definito la domanda e che la precisazione difensiva non integrava domanda o eccezione

  • art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione ai vizi motivazionali gravi, per distinguere l'omessa motivazione apparente dal mero mancato esame di argomentazioni

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    richiamato per chiarire che l'omesso esame di un fatto decisivo può integrare questo specifico vizio, non l'omissione di argomentazioni difensive

  • art. 4 d.lgs. 7 ottobre 2002, n. 231

    richiamato nella condanna di primo grado per gli interessi sulle somme dovute

  • art. 5 d.lgs. 7 ottobre 2002, n. 231

    richiamato nella condanna di primo grado per gli interessi sulle somme dovute

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il thema decidendum non resta cristallizzato al momento dell'emissione del decreto, ma va accertato alla luce della situazione sostanziale esistente al momento della decisione, potendo il giudice revocare il decreto e pronunciarsi sulla sola somma effettivamente dovuta.
  • La mancata considerazione di una mera argomentazione difensiva non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; tale vizio sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o su una vera eccezione.
  • La precisazione con cui una parte delimita o chiarisce l'oggetto della propria pretesa non introduce necessariamente una nuova domanda o eccezione: se serve solo a meglio individuare il diritto fatto valere, resta una difesa e non impone una pronuncia autonoma.
  • Nel contesto delle prestazioni sanitarie rese da strutture private, la remunerazione nei confronti dell'ente pubblico presuppone il rispetto del quadro autorizzatorio e contrattuale previsto dalla normativa di settore; in assenza del titolo contrattuale richiesto, non può dirsi sorto il credito azionato.
  • Nel giudizio monitorio, se l'opponente eccepisce il pagamento solo parziale e residua un contrasto sul credito, non ricorre la cessazione della materia del contendere, ma permane interesse alla decisione sul saldo ancora controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoContenzioso tributario
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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