Cassazione Civile, Sentenza n. 18991/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con recupero di maggior reddito da fabbricati in relazione a più contratti di locazione riguardanti diversi immobili di proprietà. In primo grado l'accertamento era stato solo parzialmente ridotto, ma in appello la decisione favorevole al contribuente era stata ribaltata con conferma dell'atto impositivo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo che la CTR non avrebbe indicato in modo effettivo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; (2) nullità per omessa pronuncia su una questione ritenuta decisiva, cioè l'avvenuto assoggettamento a cedolare secca di alcuni redditi relativi agli immobili oggetto di accertamento; (3) violazione delle norme sul reddito fondiario e sul divieto di doppia imposizione, sostenendo che una parte dei canoni era già stata tassata con cedolare secca e che l'Ufficio avrebbe considerato solo in parte tale regime fiscale. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione della CTR era esauriente e chiaramente ancorata alla difformità tra canoni contrattuali e dichiarati; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità/autosufficienza, osservando comunque che l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione comporti implicitamente il rigetto della pretesa e che, nel caso concreto, non era neppure chiaro in quali termini operasse la cedolare secca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza della CTR esponeva in modo chiaro la ragione della conferma dell'accertamento, basata sulla mancata corrispondenza tra canoni dichiarati e canoni contrattuali per vari immobili. Ha invece dichiarato inammissibili, per difetto di specificità e autosufficienza, il motivo sull'omessa pronuncia relativa alla cedolare secca e il motivo sulla dedotta doppia imposizione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, i fatti e le ragioni giuridiche poste a base della decisione; non ricorre nullità per motivazione apparente se l'iter logico della sentenza è comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta rispettata dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile; non vi è vizio quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della domanda o eccezione.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere specifica indicazione degli atti, documenti e contratti posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con riferimento alle norme sul reddito dei fabbricati e alla pretesa doppia imposizione.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dal ricorrente quale norma che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata violata nell'accertamento del reddito da fabbricati.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata in relazione al trattamento fiscale dei redditi di locazione.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La resistente si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice espone, anche in modo conciso, gli elementi di fatto e di diritto che consentono di comprendere la ratio decidendi; non è necessario rispondere analiticamente a tutte le allegazioni delle parti.
- Il vizio di omessa pronuncia non si configura se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente, poiché in tal caso il rigetto può ritenersi implicito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere autosufficiente e specifica: occorre indicare con precisione i fatti, gli atti e le circostanze su cui si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un divieto di doppia imposizione o dell'applicazione di un diverso regime fiscale deve essere supportata da una puntuale allegazione del trattamento concretamente ricevuto dai singoli redditi e dei relativi immobili.
- In sede di legittimità, la Corte può rigettare il ricorso quando il giudice di merito abbia correttamente valorizzato la difformità tra canoni contrattuali e canoni dichiarati ai fini della determinazione del reddito da fabbricati.
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