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Ordinanza

Ordinanza n. 2938/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza del Decreto della Corte d’Appello di Napoli, Sezione VIII Civile, R.G. n. 1349/2020, pubblicato il 07.08.2020, notificato il 29.08.2020 con la formula esecutiva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al Ministero della Giustizia;

Giustizia amministrativa202400514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto della Corte d’Appello di Napoli, Sezione VIII Civile, recante la liquidazione di somme ai sensi della legge Pinto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli, pubblicato il 7 agosto 2020 e notificato il 29 agosto 2020 con formula esecutiva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e al Ministero della Giustizia. Nel corso del giudizio è intervenuta la legge n. 207/2024, il cui articolo 1, comma 817, ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e preclude, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, l’avvio di azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, disponendo altresì la sospensione automatica di quelli già pendenti.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili relativi al rito, al merito e alle spese, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La sospensione opera automaticamente, una volta decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024, per il biennio previsto dalla norma. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Ogni valutazione sul rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il limite temporale previsto.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • L’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
  • Durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, i creditori interessati non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza o azioni esecutive e quelli già pendenti devono essere sospesi.
  • La prosecuzione del giudizio di ottemperanza sospeso richiede la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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