Cassazione Civile, Ordinanza n. 22563/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un ufficio del Territorio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, veniva rettificato il classamento di un immobile, con passaggio da una categoria e classe a una diversa categoria e classe e conseguente aumento della rendita. La contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario deducendo violazione delle norme sul classamento e sulla motivazione dell'atto, carenza di istruttoria, eccesso di potere e violazione dello Statuto del contribuente. In cassazione denunciava, in sintesi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione delle prove; 2) violazione delle norme catastali e dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004; 3) violazione dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 70 del 1988. La doglianza centrale riguardava la motivazione del riclassamento: secondo la ricorrente, l'atto si limitava a richiami generici senza indicare gli elementi concreti che avevano giustificato la nuova rendita e senza spiegare lo specifico scostamento nella microzona, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, nel classamento d'ufficio di unità immobiliari a destinazione ordinaria adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'Amministrazione deve motivare in modo rigoroso e specifico, indicando non solo il dato dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma anche gli elementi concreti che lo hanno determinato, con riferimento alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato. Ha inoltre precisato che, quando il provvedimento comporta anche un mutamento di categoria, non basta il richiamo alla microzona, perché la categoria dipende dalla destinazione funzionale dell'immobile. Ritenuto che l'atto impugnato non soddisfacesse tali requisiti motivazionali, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di riclassamento. Le spese di ogni fase e grado sono state compensate per il consolidarsi solo recente della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
consente il riclassamento d'ufficio in presenza di uno scostamento significativo tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma richiede una motivazione specifica e puntuale del provvedimento
art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004
richiamato in via generale per distinguere l'ipotesi di variazione per trasformazioni edilizie dell'unità immobiliare
art. 7 L. n. 241 del 1990
richiamato dalla contribuente quale parametro di legittimità dell'atto amministrativo
art. 7 Statuto del contribuente
richiamato dalla contribuente a sostegno dell'obbligo di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo
art. 9 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato dalla contribuente tra le norme del classamento catastale
art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
indicato come norma che, insieme all'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, disciplina il classamento
art. 2 d.P.R. n. 138 del 1998
richiamato dalla contribuente tra le norme di disciplina catastale
art. 3 d.P.R. n. 138 del 1998
richiamato dalla contribuente tra le norme di disciplina catastale
art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998
individua i criteri di assegnazione della categoria e della classe, rilevanti per la motivazione del riclassamento
art. 11, comma 2, d.l. n. 70 del 1988
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non è sviluppata una specifica regula decidendi su tale norma
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per asserita errata valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato per asserita errata valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
dedotto come violato in tema di onere della prova
artt. 23 e 53 Cost.
richiamati in appello dalla contribuente a sostegno della censura sul prelievo e sulla capacità contributiva
Massime di principio
- Nel riclassamento d'ufficio di un immobile a destinazione ordinaria, la motivazione non può limitarsi al richiamo della norma o allo scostamento statistico della microzona, ma deve rendere intelligibili le concrete ragioni della variazione di categoria o classe.
- Quando il classamento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'atto deve indicare sia i rapporti tra valore di mercato e valore catastale che giustificano l'intervento, sia gli elementi fattuali che hanno inciso sul diverso classamento, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa.
- La motivazione del provvedimento di riclassamento deve essere valutata ex ante: non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione, né può ritenersi sufficiente perché il contribuente abbia comunque potuto difendersi nel processo.
- In caso di mutamento di categoria, non è sufficiente il riferimento alla microzona, poiché la categoria dipende dalla destinazione funzionale dell'immobile e richiede una specifica giustificazione collegata alle caratteristiche proprie dell'unità.
- In caso di mutamento di classe, occorre considerare in concreto sia la qualità urbana e ambientale della microzona sia le caratteristiche edilizie specifiche dell'unità immobiliare e del fabbricato che la comprende.
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