Sentenza n. 5009/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della delibera di G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022 recante approvazione variante progetto delimitazione percorso coloni nella zona PIP nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed incrocio con stradine interpoderali, nonché in via presupposta della delibera di G.M. n. 21 del 9 aprile 2021, nonché della delibera n. 54 del 31.5.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori nonché della determina n. 602 del 05.10.2021 di affidamento nonché della relazione istruttoria del RUP ove presupposta della modifica del percorso pedonale e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente che incida sul diritto del ricorrente alla fruizione dei transiti sui percorsi interpoderali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale n. 1 del 13 gennaio 2022, nonché, in via presupposta, delibere n. 21 del 9 aprile 2021 e n. 54 del 31 maggio 2021, determina n. 602 del 5 ottobre 2021 e atti connessi, concernenti la modifica e delimitazione della viabilità della zona PIP e dei percorsi di accesso ai fondi agricoli
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e gestore PIP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario, conduttore e coltivatore di terreni agricoli retrostanti la zona PIP, ha dedotto che le opere e il nuovo assetto della viabilità avrebbero ostacolato il transito dei mezzi agricoli sulle strade interpoderali, incidendo sul diritto di accesso e determinando effetti sostanzialmente ablatori. Ha denunciato, in relazione alla delibera n. 54/2021 e agli atti presupposti, la violazione degli artt. 11, 12, 13, 16, 17 e 23 d.P.R. 327/2001, per mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità e violazione del buon andamento. Ha inoltre dedotto la violazione del giusto procedimento per omessa comunicazione degli atti ai titolari dei diritti e l'inesistenza del pubblico interesse, sostenendo che la rimozione dei rifiuti riconducibili ad amianto avrebbe potuto essere eseguita mediante ordinarie attività di igiene urbana. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività, la carenza di legittimazione e di interesse, negando l'esistenza di una procedura espropriativa e sostenendo che la delibera n. 1/2022 fosse una mera variante economica in diminuzione, senza modifiche progettuali lesive. In sede di rinvio, il giudice ha dovuto attenersi al giudicato formatosi sulla carenza di interesse rispetto alla delibera n. 1/2022 e alla statuizione del Consiglio di Stato che aveva escluso la tardività dell'impugnazione della delibera n. 54/2021 per mancanza di prova della piena conoscenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il motivo I riferito alla delibera n. 54/2021, ritenendo che essa approvasse una diversa articolazione della viabilità della zona PIP, ma non contenesse né prevedesse espropri, vincoli preordinati all'esproprio o altre ablazioni della proprietà privata. La procedura espropriativa è diretta all'acquisizione coattiva della proprietà e non può essere desunta dalla mera eventuale difficoltà o limitazione materiale del transito. Il ricorrente non ha provato né l'effettiva interclusione dei propri fondi né l'impossibilità di utilizzarli con i mezzi agricoli, né ha dimostrato uno specifico pregiudizio riferito ai propri terreni; la relazione tecnica di parte, priva del valore di verificazione o consulenza tecnica, descriveva criticità generali e impedimenti materiali, ma non dimostrava un effetto ablatorio. Il Collegio ha inoltre rilevato l'esistenza di percorsi alternativi e ha osservato che gli eventuali impedimenti materiali al transito, non direttamente riconducibili alla delibera, avrebbero potuto essere fatti valere davanti al giudice ordinario. I motivi II e III sono stati dichiarati improcedibili perché riferiti esclusivamente alla delibera n. 1/2022, la cui impugnazione era già stata definitivamente ritenuta inammissibile per carenza di interesse. L'impugnazione della delibera n. 21/2021 e della determina n. 602/2021 è stata dichiarata inammissibile: la prima aveva natura meramente programmatica e la seconda era attuativa e priva di autonoma lesività. Anche l'impugnazione della relazione istruttoria del RUP è stata ritenuta priva di specifiche censure e comunque non supportata dalla produzione dell'atto. Il ricorso è stato quindi definito in parte con rigetto, in parte con improcedibilità e in parte con inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 11, 12, 13, 16, 17 e 23 d.P.R. 327/2001
Le disposizioni sul procedimento espropriativo e sulla dichiarazione di pubblica utilità presuppongono l'effettivo esercizio di un potere ablatorio; non sono applicabili quando l'atto amministrativo disciplina soltanto l'assetto della viabilità senza acquisizione coattiva della proprietà o imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio.
art. 104, comma 2, c.p.a.
nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa soltanto se i documenti sono indispensabili ai fini della decisione oppure se la parte dimostra l'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; in mancanza, gli atti non prodotti non possono essere utilizzati per fondare la decisione.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata per il rinvio al giudice di primo grado quando la sentenza di primo grado è nulla per omessa motivazione su una questione decisiva; nel giudizio di rinvio il TAR deve attenersi ai punti coperti dal giudicato e alle statuizioni vincolanti del giudice d'appello.
Massime di principio
- La disciplina del procedimento espropriativo è applicabile soltanto quando l'amministrazione esercita un potere ablatorio diretto all'acquisizione coattiva della proprietà privata o impone un vincolo preordinato all'esproprio; la mera modifica dell'assetto viario, anche se asseritamente incidente sulla comodità o sulle modalità di accesso ai fondi, non integra di per sé un'espropriazione né un vincolo espropriativo.
- L'eventuale impedimento materiale al transito o la difficoltà di accesso a un fondo non dimostrano automaticamente una lesione ablativa della proprietà: il ricorrente deve provare l'effettiva interclusione o inutilizzabilità del fondo e uno specifico pregiudizio riferibile alla propria posizione, non potendo fondare l'impugnazione su criticità generali riferibili indistintamente a una pluralità di proprietari.
- Una relazione tecnica di parte, se non assistita da ulteriori elementi probatori e non avente natura di verificazione o consulenza tecnica, non è sufficiente a dimostrare l'effettivo impatto materiale delle opere sulla possibilità di accesso e coltivazione di uno specifico fondo.
- Gli impedimenti materiali al godimento o al transito non direttamente riconducibili a un provvedimento amministrativo e non costituenti esercizio di potere ablatorio appartengono, salva la diversa configurazione di un provvedimento lesivo, alla tutela civilistica davanti al giudice ordinario.
- Nel giudizio amministrativo, i motivi riferiti esclusivamente a un atto la cui impugnazione sia stata definitivamente dichiarata inammissibile per carenza di interesse devono essere dichiarati improcedibili; gli atti presupposti possono essere esaminati soltanto nei limiti in cui siano autonomamente lesivi e siano sorretti da specifiche censure.
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