Ordinanza n. 28/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di-OMISSIS- del 2025, di cui all’art. 6 co. 1 lett. c), della Legge n. 401 del 1989, notificato in data 09.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Daspo fuori contesto adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 e notificato il 9 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di Daspo adottato dalla Questura. In sede cautelare ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, sostenendo l’assenza di connessione tra l’episodio contestato e un evento sportivo. Ha inoltre lamentato lo sviamento dalla causa tipica del potere, contestando la prognosi di pericolosità sociale posta a fondamento della misura. Quanto al periculum in mora, ha prospettato i pregiudizi derivanti dall’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancanza di connessione con una manifestazione sportiva, osservando che l’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 consente l’applicazione del Daspo anche per fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La misura, definita Daspo fuori contesto, è diretta a prevenire l’infiltrazione nelle tifoserie di soggetti sospettati di terrorismo o ritenuti pericolosi e ulteriori eventi pregiudizievoli. È stata respinta anche la censura di sviamento, poiché il provvedimento si fonda sulla valutazione complessiva della gravità dei fatti del 28 giugno 2025 e delle precedenti condotte del ricorrente, che avevano determinato ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria; tali elementi rendono ragionevole la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione. Il periculum in mora è stato ritenuto genericamente dedotto, in assenza di specifici pregiudizi attuali di estrema gravità e urgenza. Il TAR ha inoltre rilevato che la misura non comporta un limite generalizzato alla libertà di circolazione e appare proporzionata all’esigenza di salvaguardia preventiva dell’ordine pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Scopo della misura preventiva - che per l'assenza dell'occasionalità con l'evento sportivo viene anche definita "Daspo fuori contesto" - è quello di evitare che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale ovvero ulteriori eventi pregiudizievoli.
La disposizione consente l’applicazione del Daspo anche per fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il Daspo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 può essere adottato anche in assenza di una connessione occasionale o causale tra i fatti contestati e una specifica manifestazione sportiva, trattandosi di una misura preventiva diretta anche a impedire l’infiltrazione nelle tifoserie di soggetti ritenuti pericolosi e a prevenire ulteriori eventi pregiudizievoli.
- La prognosi di pericolosità sociale posta a fondamento del Daspo fuori contesto può essere desunta da una valutazione complessiva della gravità dei fatti recenti e delle precedenti condotte dell’interessato, comprese quelle che abbiano comportato deferimenti all’autorità giudiziaria.
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere allegato con riferimento a pregiudizi attuali, specifici, di estrema gravità e urgenza; una deduzione generica non è sufficiente.
- Il Daspo fuori contesto non determina, di per sé, un limite generalizzato alla libertà di circolazione e può risultare proporzionato all’esigenza di salvaguardia preventiva dell’ordine pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →