Cassazione Penale, Sentenza n. 1359/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame avverso la convalida del sequestro probatorio relativo a confezioni alimentari con etichettatura ritenuta ingannevole. Hanno dedotto: 1) carenza e inadeguatezza della motivazione, in particolare rispetto alla revoca della bollatura sanitaria (marchio/riconoscimento ex Reg. (CE) 853/2004) e alla mancanza di prova della formale comunicazione della revoca agli interessati; 2) errori materiali nel decreto di convalida che avrebbero creato confusione sull'ambito e sulle conseguenze del provvedimento; 3) errata individuazione della norma che legittimerebbe il sequestro e giustificherebbe il fumus del reato; 4) contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento anche alla confusione tra due verbali di sequestro convalidati.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza di riesame fosse adeguatamente motivata: risultava documentata la revoca della bollatura sanitaria dello stabilimento citato e sussistevano elementi idonei a giustificare il fumus del reato (art. 515 c.p., con possibile concorso con art. 517 c.p.), nonché la necessità di ulteriori accertamenti tecnici. Le incongruenze formali e gli errori di trascrizione nel decreto di convalida sono stati qualificati come meri errori materiali privi di incidenza sostanziale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il riesame del sequestro probatorio valuta l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e non la fondatezza dell'accusa. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale: artt. 110, 56, 515, 517
Art. 515 c.p. richiamato come fattispecie principale relativa all'etichettatura ingannevole (fumus del reato ritenuto sussistente); possibile concorso o forma tentata con art. 517 c.p.; art. 110 e 56 richiamati per il concorso di persone.
Legge 283/1962, artt. 5 lett. b) e d) e art. 6
Norme richiamate per violazioni della normativa in materia di igiene e commercio degli alimenti rispetto agli adempimenti e divieti cui era soggetto lo stabilimento.
Regolamento (CE) n. 853/2004
Rilevanza del riconoscimento dello stabilimento ai sensi del Regolamento e della successiva revoca della bollatura sanitaria quale elemento che poteva indurre in inganno sull'origine/qualità del prodotto; la revoca è considerata elemento documentato nei verbali.
Codice di procedura penale: artt. 352-355
Richiamati per spiegare il concetto di fumus del reato nell'ambito del sequestro probatorio e il diverso grado di approfondimento richiesto rispetto al sequestro preventivo.
Codice di procedura penale: art. 606 lett. e)
Richiamato per sottolineare il limite del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame: impugnazione ammessa solo per specifiche violazioni di legge e non per rivalutazione autonoma dei fatti o della motivazione.
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso (menzione formale nei presupposti processuali).
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini (fumus commissi delicti) e non la definitiva fondatezza dell'accusa.
- Errori materiali, incongruenze formali o omissioni di digitazione nel decreto di convalida (data errata, frasi mancanti, riferimenti a somme non pertinenti) possono essere qualificati come meri errori materiali se non incidono sulla sostanza del provvedimento.
- Per contestare la legittimità di un sequestro probatorio è utile dimostrare concretamente l'inesistenza o la non documentazione dell'elemento centrale (es. assenza di revoca della bollatura sanitaria o mancata comunicazione formale), poiché la documentazione nei verbali e nel decreto è decisiva.
- In Cassazione contro ordinanze di riesame la censura deve essere limitata a violazioni di legge (art. 606 c.p.p., lett. e); le critiche alla motivazione o alla valutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili se si risolve in una rivalutazione del merito.
- Quando si impugna un sequestro probatorio conviene focalizzarsi su vizi di diritto o sulla effettiva carenza documentale degli elementi essenziali richiesti dalla norma, piuttosto che su argomenti meramente valutativi o formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1325/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1326/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1327/2022 del 14/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →