Cassazione Penale, Sentenza n. 6569/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna ex art. 727 c.p. per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura: 1) nullità della sentenza per presunta illegittimità del sopralluogo e del sequestro operati da Guardie Zoofile prive dei decreti prefettizi di nomina (art. 6 comma 2 L. 189/2004); 2) vizio di motivazione e mancata specificazione dei criteri usati per la quantificazione del danno civile (liquidazione del risarcimento a favore della parte civile).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Confermata la condanna per il reato di cui all'art. 727 c.p. e la liquidazione dei danni civili e delle spese di costituzione e difesa della parte civile come stabilite in primo grado. Respinta la censura sulla qualifica delle guardie zoofile: la Corte ritiene irrilevante la mancata produzione del decreto prefettizio ai fini della capacità probante degli atti, anche perché la relazione fu acquisita al fascicolo su richiesta delle parti e il sopralluogo fu effettuato anche dal servizio veterinario ASL. Respinto anche il motivo relativo alla motivazione delle statuizioni civili: la Corte ritiene che la sentenza abbia descritto i fatti materiali e il percorso logico sufficiente per una liquidazione equitativa del danno morale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione aggiuntiva delle spese di grado per mancata effettiva partecipazione processuale dimostrata.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Norma penale sanzionante la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze: il fatto contestato e accertato dal Tribunale rientra in questa fattispecie.
art. 6 comma 2 L. 189/2004
Prevede la nomina e i decreti relativi alle guardie zoofile/particolari giurate; la Corte ha ritenuto che la mancanza del decreto prefettizio non abbia inciso sulla capacità probante della documentazione rilevante ai fini della condanna, soprattutto quando la relazione è stata acquisita su richiesta delle parti e il controllo era corroborato da ASL.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Richiamato quale norma invocata dal ricorrente per censurare la sentenza (motivazione della nullità): la Corte valuta il motivo ma rileva l'assenza di indicazione dell'incidenza sulla decisione penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del grado per il ricorrente perdente; applicata dalla Corte alla parte che ha proposto il ricorso infondato.
giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab)
Principio secondo cui il consenso delle parti all'acquisizione di atti non sanifica automaticamente eventuali nullità, ma qui la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato la rilevanza della presunta nullità.
giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone)
Principio sulla liquidazione equitativa del danno morale: è sufficiente che la sentenza indichi i fatti materiali e il percorso logico posto a base della decisione senza dover dettagliare calcoli analitici.
Massime di principio
- La mancata produzione di un decreto di nomina di operatori che hanno redatto una relazione non invalida automaticamente gli atti acquisiti, specie se la documentazione è stata chiesta o acquisita con il consenso delle parti o è corroborata da pubblici ufficiali (es. ASL); il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva della carenza formale sull'esito del processo.
- Nel contestare atti compiuti da soggetti privi di qualifica, è necessario provare il pregiudizio concreto e spiegare come la mancanza di titolo abbia alterato la capacità probatoria o la catena di rilevazione dei fatti.
- La valutazione del danno morale in sede civile avviene in via equitativa: è sufficiente che la motivazione indichi i fatti materiali e il percorso logico; non è obbligatorio fornire calcoli analitici dettagliati.
- La partecipazione effettiva e argomentata della parte civile al giudizio è rilevante per ottenere la liquidazione delle spese di grado: la mera richiesta finale priva di contributo difensivo concreto può essere rifiutata.
- In casi di maltrattamento o cattiva detenzione di animali, la presenza di rilievi oggettivi (condizioni igieniche, stato degli animali, intervento veterinario) rafforza la prova indipendentemente da questioni formali sulla qualifica dei soggetti che hanno redatto la relazione.
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