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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12575/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputandolo fondato su motivi manifestamente infondati. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge che la difesa aveva chiesto l'astensione dall'udienza del difensore e il rinvio, domanda respinta dalla Corte di merito con separata ordinanza. Quanto al merito, il ricorso contestava la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza una compromissione della capacità dell'imputato per una patologia asserita, non documentata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: sul profilo processuale ha richiamato l'orientamento secondo cui il rinvio non può essere concesso in mancanza di richiesta di discussione orale e l'istante non ha diritto a partecipare all'udienza camerale; sul profilo soggettivo ha rilevato che, secondo la sentenza impugnata, dopo gravissime e reiterate aggressioni agli operanti l'imputato si era limitato a minacciare di suicidarsi, senza alcuna documentazione di una patologia idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.

    Norma evocata solo indirettamente dal richiamo alle aggressioni agli operanti, ma nel testo non è espressamente indicata come base della contestazione; non è comunque possibile ricavarne con certezza il reato contestato.

  • Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786

    Il rinvio non può essere concesso in mancanza di richiesta di discussione orale, e la parte non ha diritto a partecipare all'udienza camerale.

Massime di principio

  • Il rinvio dell'udienza camerale non è dovuto quando la parte non abbia formulato richiesta di discussione orale, non essendo configurabile un diritto generale a partecipare all'udienza camerale.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando censura la valutazione sull'elemento soggettivo senza confrontarsi con un accertamento di merito sorretto da dati fattuali specifici, quali la reiterazione di condotte aggressive e l'assenza di prova di una patologia idonea a escludere o diminuire la capacità dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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