Cassazione Penale, Sentenza n. 18761/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, terzi formalmente intestatari di beni sottoposti a confisca di prevenzione (immobili, azienda e denaro), impugnano il decreto di conferma della Corte d'Appello che aveva disposto la confisca in relazione alla misura di prevenzione applicata a Daniele FERRI. Le censure principali: (1) insufficiente o assente motivazione circa la correlazione temporale tra la pericolosità sociale del proposto e gli acquisti dei beni, nonché indeterminatezza nella qualificazione della pericolosità (generica o qualificata) — dedotte come violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011; (2) contestazione della fittizietà delle intestazioni e dedotta rilevanza di eventuali pratiche di evasione/elusione fiscale dei terzi rispetto alla provenienza dei beni e alla loro sproporzione rispetto ai redditi (violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011). Nel caso di VENERI si aggiungevano censure su valutazioni probatorie e applicazione di varie norme (artt. 16, 20, 24, 26 d.lgs. 159/2011; art. 125 c.3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivo centrale: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (con la nozione di motivazione inesistente o meramente apparente), e il terzo intestatario può contestare unicamente la fittizietà dell'intestazione dimostrando l'effettiva titolarità del bene; non è legittimato a impugnare i presupposti personali della misura (pericolosità del proposto, sproporzione rispetto ai redditi, provenienza delle risorse), questioni che competono al proposto stesso. Le doglianze dei ricorrenti erano quindi, in massima parte, estranee all'interesse processuale dei terzi o si risolvevano in critiche alla valutazione del merito e alla motivazione, deducibili solo come travisamento di prova straordinario o violazione di legge specifica, non prospettate adeguatamente. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
artt. 1, 3-ter c.2, 4, 10 c.3, 16, 20, 24, 26
Nel procedimento di prevenzione le impugnazioni in Cassazione sono ammesse solo per violazione di legge; gli artt. 24 e 26 disciplinano i presupposti della confisca per beni intestati a terzi e limitano l'ambito di contestazione del terzo alla sola fittizietà dell'intestazione
legge n. 1423/1956
Richiamata in tema di procedure di prevenzione come norma storicamente rilevante per i limiti dell'impugnazione
legge n. 575/1965
Richiamata per i riferimenti normativi al procedimento di prevenzione e ai limiti delle impugnazioni
codice di procedura penale
art. 125 c.3; art. 591 c.1 lett. a); art. 606 lett. b) ed e)
Art. 591 indica i requisiti di interesse per le impugnazioni; l'art. 125 c.3 e le norme sulle doglianze in Cassazione richiamano i limiti della censura (violazione di legge, motivazione inesistente o meramente apparente) escludendo il sindacato libero di merito
Massime di principio
- Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge; critiche di merito o semplici contestazioni sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca può impugnare solo dimostrando la fittizietà dell'intestazione e provando la propria effettiva titolarità: deve assolvere a un onere di allegazione specifico.
- Il terzo non ha interesse a contestare i presupposti personali della misura (es. pericolosità del proposto, sproporzione tra beni e redditi, provenienza delle risorse); tali questioni possono essere sollevate solo dal proposto.
- Non è ammissibile, in via dominante, giustificare la sproporzione richiamando proventi da evasione fiscale del terzo per eludere le presunzioni di interposizione e comunanza di interessi nel nucleo familiare.
- Le impugnazioni che si limitano a censurare contraddittorietà o insufficienza motivazionale senza indicare un elemento decisivo totalmente ignorato (motivazione meramente apparente) sono destinate all'inammissibilità; conseguono condanne alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie.
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