Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2026 del 20/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la CTR Lombardia aveva accolto l’appello della società avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro un avviso di accertamento IMU 2014 relativo a immobili edificati dalla società, rimasti invenduti e non locati. Con unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 24, 32 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato tempestiva la difesa della contribuente sull’avvenuta vendita di nove immobili in epoca anteriore al 2014. Secondo il Comune, tale circostanza era stata dedotta solo tardivamente, per la prima volta nella memoria illustrativa ex art. 32, e in appello la società avrebbe reiterato le conclusioni con rinuncia alle censure formulate nel ricorso introduttivo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha qualificato la deduzione della pregressa vendita degli immobili non come nuova eccezione in senso stretto, ma come mera difesa/contestazione di un elemento costitutivo della pretesa tributaria, cioè del possesso degli immobili ai fini IMU nell’anno d’imposta. Ha inoltre ribadito che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, mentre le mere difese restano proponibili; ha richiamato anche il limite dei motivi di impugnazione delineato dall’art. 24 dello stesso decreto. In conseguenza, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della CTR e ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il Comune alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la formulazione dei motivi del ricorso introduttivo delimita l’oggetto del giudizio tributario e soggiace a preclusione quanto ai nuovi motivi di illegittimità dell’atto impositivo.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la memoria illustrativa non può essere utilizzata per introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in appello sono precluse solo le nuove eccezioni in senso tecnico; restano ammesse le mere difese e le eccezioni improprie.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello opera soltanto per le eccezioni in senso stretto, cioè per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle mere difese o eccezioni improprie dirette a contestare elementi costitutivi del credito tributario.
- La deduzione della mancanza di un elemento costitutivo del presupposto impositivo, come il possesso del bene ai fini IMU nell’annualità contestata, costituisce mera difesa e può essere scrutinata anche in grado di appello se supportata dagli atti di causa.
- Nel giudizio tributario l’oggetto della controversia è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; nuovi motivi di illegittimità dell’atto non possono essere introdotti con memoria successiva.
- La titolarità della posizione soggettiva controversa è un elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata da chi agisce, salvo specifico riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
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