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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino straniero ha proposto opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione ritenendo nullo il mandato ad litem sottoscritto dal cittadino straniero, sul presupposto che l'atto fosse redatto in lingua italiana mentre, secondo quanto riferito dal difensore, il sottoscrittore non comprendeva tale lingua. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il quinto motivo esaminato con priorità, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 182 e 183 c.p.c., nonché vizio motivazionale, censurando la declaratoria di nullità della procura fondata esclusivamente sulla circostanza che l'interessato non comprendeva la lingua italiana.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha affermato che il giudice di pace aveva rilevato d'ufficio la nullità della procura per la mancanza di un requisito che, in ipotesi, sarebbe previsto nell'esclusivo interesse della parte conferente; tuttavia, quando un requisito è posto nell'interesse di una sola parte, solo quella parte può far valere la nullità derivante dalla sua mancanza, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. Per questo l'ordinanza è stata cassata con rinvio al giudice di pace di Siena, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 83, 182 e 183 c.p.c.

    Sono richiamati a sostegno della censura sulla validità della procura; la Corte non ne fa applicazione diretta, ma accoglie la doglianza contro la declaratoria d'ufficio di nullità della procura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità per inosservanza di un requisito stabilito nell'interesse di una parte può essere opposta soltanto da tale parte; il giudice non può rilevarla d'ufficio se il requisito tutela esclusivamente il conferente.

Massime di principio

  • La nullità di un atto processuale per mancanza di un requisito previsto nell'esclusivo interesse di una parte non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo eccepita dalla parte nel cui interesse il requisito è stabilito.
  • Quando il giudice dichiara nulla la procura difensiva assumendo come vizio la circostanza che il conferente non comprenda la lingua dell'atto, occorre verificare se il requisito invocato sia davvero imposto a tutela della parte stessa; in tal caso, la nullità è sanabile o comunque deducibile solo dalla parte protetta.
  • In cassazione, la censura che investe la declaratoria di nullità della procura per ragioni non previste dalla legge può determinare la cassazione con rinvio quando il vizio abbia inciso sul rigetto dell'impugnazione e sugli ulteriori motivi, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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