Circolare numero 60 del 29-04-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 14 febbraio 2019 tra INPS e CICAS per la riscossione, unitamente ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate la raccolta e validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, le modalità di riversamento delle somme all’associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le tutele in materia di dati personali. Sono inoltre indicati durata, rinnovo e recesso della convenzione, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-CICAS per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-CICAS per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 14 febbraio 2019 tra INPS e Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS), in base allo schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La circolare precisa che la riscossione unificata non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere a esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione deve trasmettere, sotto la propria responsabilità, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro che abbiano revocato la delega. Contestualmente, deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, ciascuna sottoscritta dall’associato sulla base del fac-simile concordato con l’Istituto e accompagnata da copia di un documento di identità valido.
Le strutture territoriali INPS verificano e validano le deleghe acquisite telematicamente mediante riscontro con la documentazione cartacea. Se risultano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura competente, salvo che quella successiva contenga espressa revoca della precedente. L’INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi dell’Istituto.
Revoca della delega
La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto ogni comunicazione dell’associato inerente a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se la revoca della delega per la riscossione della quota associativa perviene direttamente all’INPS da parte dell’associato, l’Istituto procede alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’associazione interessata tramite PEC.
Versamento delle quote e verifica della regolarità contributiva
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS corrisponde all’associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’associazione nei confronti dell’Istituto mediante procedura Durc on line.
In caso di esito irregolare, l’INPS riversa le quote riscosse al netto del debito risultante nella sezione Inps del documento "Verifica regolarità contributiva". Se il documento rileva irregolarità non quantificabili, oppure se non è possibile procedere alla verifica con le modalità previste, il riversamento viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 risultano previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
- gestione singolo modello F24: € 0,21.
Le eventuali variazioni annuali dei costi sono oggetto di apposita comunicazione scritta. In tal caso l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato, e l’associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi eseguiti dai creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. L’associazione esonera quindi l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, se soccombente in controversie relative alla effettività, validità o regolarità del rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. Deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto quando quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se insorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o se l’associazione perda i requisiti previsti dalla legge per la stipula della convenzione; la sospensione è altresì possibile qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari, di tre anni in tre anni. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall’associazione almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della CICAS è indicata in via Boncompagni n. 93, Roma.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto della CICAS sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25200 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS);
- GPN35200 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS);
- GPN11200 – Debito v/Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
La gestione dei rapporti finanziari con CICAS è affidata direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e CICAS hanno stipulato una convenzione, in data 14 febbraio 2019, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Modalità di riscossione
La quota associativa è riscossa dall’INPS insieme ai contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento sono indicati l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
Le deleghe vengono trasmesse dall’associazione alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", con i dati identificativi degli associati e le revoche. Devono essere presentate anche le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee.
Revoca e deleghe multiple
Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è valida la prima ricevuta dalla struttura territoriale competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce e la comunica all’associazione via PEC.
Versamento delle quote all’associazione
L’INPS versa all’associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato; se le irregolarità non sono quantificabili o la verifica non è possibile, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.
Costi del servizio
I costi, fissati dalla determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono dal 1° gennaio 2018: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,67 una tantum annuale; gestione revoca deleghe € 2,47; gestione singolo modello F24 € 0,21. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso associati e terzi per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’associazione resta responsabile dei rapporti con i propri iscritti e, se soccombente in controversie sulla delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e le spese sostenute dall’Istituto in giudizio. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione delle trattenute e dei rapporti finanziari con CICAS sono istituiti i conti GPN25200, GPN35200 e GPN11200. Gli adempimenti contabili e la definizione dei rapporti finanziari sono curati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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