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Circolare

Circolare numero 59 del 29-04-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confdipendenti dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei P.C.C.F. Sono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, il riversamento delle somme all’Associazione previa verifica della regolarità contributiva, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le istruzioni contabili.

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione delle quote associative agricole

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione delle quote associative agricole

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e Confdipendenti il 16 ottobre 2018 per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). Il documento disciplina in modo organico modalità di riscossione, gestione delle deleghe, trasferimento delle somme, costi del servizio, responsabilità delle parti, protezione dei dati e profili contabili.

Premessa e quadro normativo

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La circolare si limita a illustrare le principali regole applicative dell’accordo.

Modalità di riscossione del contributo associativo

L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo insieme ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria del versamento.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo e i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega.

Parallelamente, deve presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • redatta sul fac-simile concordato con l’INPS;
  • corredata da copia di un documento di identità valido.

Le Strutture territoriali validano le deleghe acquisite telematicamente mediante confronto con la documentazione cartacea. Se risultano due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla Struttura competente, salvo che la successiva rechi revoca espressa della precedente.

L’INPS non risponde dei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere inoltrata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle quote associative e verifica di regolarità contributiva

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, soltanto dopo la verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto, effettuata tramite procedura Durc on line.

In caso di irregolarità, l’Istituto riversa le somme al netto del debito risultante nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il documento segnala irregolarità non quantificabili, oppure se non è possibile procedere alla verifica secondo le modalità previste, il riversamento viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti erano già stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata per iscritto. Dopo tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e contenzioso

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti all’Associazione e verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione. L’Associazione riconosce espressamente tale esonero.

In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche nei casi di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Per questa ragione:

  • l’Associazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti;
  • se in controversie sulla effettività, validità o regolarità del rilascio della delega l’Associazione risulta definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata;
  • se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti ai rapporti tra associati e Associazione, l’Associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora insorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure nel caso di perdita dei requisiti ex lege per la stipula della convenzione o di sopravvenienze normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta ferma anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti connessi e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. È rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari.

La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte via PEC o raccomandata A/R.

L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto se richiesta. La circolare indica infine la sede della Confdipendenti in via Filippo Argelati n. 10, Milano.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della Confdipendenti viene istituito il conto GPN25193, denominato "Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Confdipendenti".

Sono inoltre istituiti:

  • GPN35193, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della Confdipendenti;
  • GPN11193, per il debito verso Confdipendenti per contributi associativi riscossi per suo conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la Confdipendenti sono affidate direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Premessa e ambito della convenzione

La convenzione, stipulata il 16 ottobre 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo unitamente ai contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento è indicato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe

L’Associazione trasmette i dati degli associati e delle eventuali revoche alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Deve inoltre presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, con copia del documento d’identità. Le Strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe da parte dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota, acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione via PEC.

Versamento delle quote associative

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento di verifica regolarità contributiva. Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti, dal 1° gennaio 2018, i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,67 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,47; gestione singolo modello F24 € 0,21. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. L’Associazione deve rimborsare l’interessato se soccombe in controversie sulla validità o regolarità della delega e deve rimborsare anche le spese legali sostenute dall’INPS in contenziosi connessi a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni su denominazione, logo o poteri statutari, perdita dei requisiti di accesso o sopravvenienze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È comunque sempre possibile il recesso con comunicazione scritta inviata con PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza. È indicata come sede della Confdipendenti via Filippo Argelati n. 10, Milano.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25193. Sono inoltre istituiti i conti GPN35193 per l’accreditamento dei contributi e GPN11193 per il debito verso Confdipendenti. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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