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Circolare

Circolare numero 58 del 29-04-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confdipendenti dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione e di gestione delle deleghe, la revoca, i criteri di riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dei dati, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 16 ottobre 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione delle quote associative dovute dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo puntuale il flusso operativo tra Associazione e Istituto, le verifiche sulle deleghe, la liquidazione delle somme, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’INPS e le registrazioni contabili.

Ambito della convenzione e natura della riscossione

La convenzione si fonda sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015 ed è richiamata come applicazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. L’INPS procede alla riscossione del contributo associativo unitamente ai contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

La Confdipendenti deve trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta la revoca della delega. La trasmissione avviene tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali".

Accanto all’invio telematico, l’Associazione deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • redatta secondo il fac-simile concordato con l’INPS;
  • corredata di copia di un valido documento d’identità.

Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite via portale mediante riscontro con la documentazione cartacea. La circolare disciplina anche l’ipotesi di pluralità di deleghe provenienti dallo stesso soggetto a favore di associazioni diverse: produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente.

L’Istituto non assume responsabilità per i casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi INPS.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è qualificato come intercorso esclusivamente tra associato e Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle somme riscosse e verifica della regolarità contributiva

Le somme riscosse vengono corrisposte alla Confdipendenti dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto, effettuata tramite la procedura Durc on line.

In caso di esito irregolare:

  • l’INPS riversa le quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva";
  • se il documento segnala irregolarità non quantificabili, oppure se non è possibile procedere alla verifica con le modalità previste, il riversamento è sospeso;
  • la sospensione dura fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori necessari.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono quelli determinati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi:

  • 2,67 euro per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, in formula una tantum annuale;
  • 2,47 euro per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • 0,21 euro per la gestione di ciascun modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata per iscritto; a seguito della comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La circolare contiene una clausola molto ampia di esonero di responsabilità dell’INPS. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito dai creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. In caso di controversie sulla effettività, validità e regolarità del rilascio della delega, qualora l’Associazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

Inoltre, se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio in controversie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica e secondo i criteri della vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva anche la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico nei seguenti casi:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • perdita dei requisiti previsti dalla legge per la stipula della convenzione;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

Resta altresì salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’Associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, di tre anni in tre anni.

La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque riconosciuta la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC o raccomandata A/R. La Confdipendenti si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede indicata per la Confdipendenti è via Filippo Argelati n. 10, Milano.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto della Confdipendenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPN25196, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della Confdipendenti;
  • GPN35196, per l’accreditamento dei medesimi contributi;
  • GPN11196, per il debito verso Confdipendenti per contributi associativi riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confdipendenti sono affidati direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Convenzione e ambito applicativo

In data 16 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Confdipendenti, sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo è riscosso dall’INPS insieme ai contributi obbligatori, secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento è evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo dell’Istituto di procedere a esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e revoche

La Confdipendenti trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e quelli relativi alle revoche. Deve inoltre depositare presso la struttura territoriale competente le deleghe cartacee, sottoscritte dall’associato e corredate da documento d’identità. L’INPS valida le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, vale la prima pervenuta alla struttura competente, salvo revoca espressa contenuta nella successiva. La revoca comunicata direttamente all’INPS dall’associato viene acquisita e notificata all’Associazione via PEC.

Versamento delle quote all’Associazione

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde alla Confdipendenti le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, solo dopo la verifica della regolarità contributiva tramite procedura Durc on line. In caso di irregolarità, le somme sono riversate al netto del debito evidenziato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

I costi del servizio sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione sono previsti, dal 1° gennaio 2018, 2,67 euro per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), 2,47 euro per la gestione revoca deleghe sindacali e 0,21 euro per la gestione di ciascun modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e consente all’Associazione di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, salvaguardia e contenzioso

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima deve rimborsare l’interessato se soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega, e deve rimborsare anche le spese legali sostenute dall’INPS in controversie connesse a tali rapporti. L’Istituto può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo, logo o sui poteri statutari, nonché per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in difetto, la convenzione cessa automaticamente. È salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R. La Confdipendenti deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede è indicata in via Filippo Argelati n. 10, Milano.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione delle trattenute e dei relativi rapporti contabili sono istituiti i conti GPN25196, GPN35196 e GPN11196, rispettivamente per i contributi associativi riscossi per conto della Confdipendenti, per l’accreditamento degli stessi e per il debito verso Confdipendenti. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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