Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 61 del 29-04-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FenImprese) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 17 ottobre 2018 tra INPS e FenImprese per la riscossione, tramite l’Istituto, dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Vengono descritte le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la gestione e la revoca delle deleghe, le modalità di riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-FenImprese per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-FenImprese per la riscossione delle quote associative

La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FenImprese) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il testo disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i flussi di versamento all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto, la protezione dei dati personali, la durata del rapporto convenzionale e le relative scritture contabili.

Ambito e natura della riscossione

La convenzione è stata sottoscritta il 17 ottobre 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere a esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe

FenImprese, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta la revoca della delega.

L’Associazione deve inoltre presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • redatta secondo il fac-simile concordato con INPS;
  • corredata da copia di un valido documento di identità.

Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe telematiche mediante riscontro con la documentazione cartacea acquisita. Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga la revoca espressa della precedente. L’INPS, inoltre, non assume responsabilità quando i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non coincidano con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; perciò ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, acquisisce la revoca e ne informa l’Associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

Versamento delle somme riscosse

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto tramite procedura Durc on line.

In caso di esito irregolare, l’INPS riversa le quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il Documento evidenzia irregolarità non quantificabili oppure non è possibile procedere alla verifica con le modalità previste, il riversamento delle quote associative viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Costi del servizio

I costi del servizio sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,67, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: euro 2,47;
  • gestione singolo modello F24: euro 0,21.

Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; dalla comunicazione decorre per l’Associazione la facoltà di recesso da esercitarsi entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e dati personali

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, anche verso terzi e verso le imprese aderenti all’Associazione, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. L’Associazione esonera quindi l’INPS da responsabilità derivanti da tali rapporti e, se soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e Associazione, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti necessari alla stipula o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. Può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Per quanto riguarda i dati personali, le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto di FenImprese, vengono istituiti i conti:

  • GPN25197, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto di FenImprese;
  • GPN35197, per l’accreditamento di tali contributi;
  • GPN11197, per il debito verso FenImprese per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con FenImprese sono affidati direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. La circolare indica infine la sede di FenImprese in via Bologna n. 6, Parma (PR).

Punti principali

Oggetto della convenzione

INPS e FenImprese hanno sottoscritto il 17 ottobre 2018 una convenzione, sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo viene riscosso dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

FenImprese trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi per cui è intervenuta revoca. Deve inoltre presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, ciascuna sottoscritta dall’associato e corredata da copia di un documento di identità valido. Le strutture territoriali validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee.

Pluralità di deleghe e responsabilità sui dati

Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura territorialmente competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. L’INPS non assume responsabilità quando i flussi telematici o le deleghe trasmesse non coincidano con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; eventuali comunicazioni dell’associato devono quindi essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega di riscossione, acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione tramite PEC.

Versamento delle quote associative

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva attraverso il DURC on line. In caso di irregolarità, le somme sono riversate al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile procedere alla verifica, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e riguardano: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) euro 2,67; gestione revoca deleghe sindacali euro 2,47; gestione singolo modello F24 euro 0,21. Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e i creditori dell’Associazione in relazione all’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa. L’Associazione riconosce che l’Istituto è estraneo ai rapporti associativi e si impegna a rimborsare all’interessato la ritenuta in caso di soccombenza definitiva nelle controversie sulla validità o regolarità della delega. Deve inoltre rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia coinvolto in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e Associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di accesso o per sopravvenute esigenze normative; può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È sempre possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei rapporti finanziari relativi alla FenImprese sono istituiti i conti GPN25197, GPN35197 e GPN11197. La gestione degli adempimenti finanziari è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. È inoltre indicata la sede di FenImprese in via Bologna n. 6, Parma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.