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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16772/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al ricorrente, ritenendo rilevanti le condotte tenute durante la misura alternativa, in particolare l'arresto per furto in concorso di materiale elettrico ai danni di un esercizio commerciale. Con il ricorso si deduceva vizio di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza e si contestava la valutazione degli elementi di merito, valorizzando in chiave difensiva le dichiarazioni rese da una persona indicata come a discarico, che il giudice di merito aveva implicitamente disatteso perché incompatibili con la comunicazione di notizia di reato relativa ai fatti contestati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha osservato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo correttamente fondato la revoca dell'affidamento in prova sulle condotte tenute durante la misura, e in particolare sul nuovo episodio di furto in concorso. La censura del ricorrente mirava in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuta sussistente una colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause esimenti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare la legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, la revoca dell'affidamento in prova è correttamente motivata quando si fonda su condotte tenute dal beneficiario durante l'esecuzione della misura, specie se integrano un nuovo fatto di reato.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio probatorio, se il provvedimento impugnato presenta una motivazione coerente, adeguata e non manifestamente illogica.
  • Le dichiarazioni difensive che risultino inconciliabili con altri elementi oggettivi o con la notizia di reato possono essere implicitamente disattese dal giudice di merito senza che ciò integri, di per sé, un vizio censurabile in cassazione.
  • La manifesta infondatezza del ricorso comporta la sua inammissibilità e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quando non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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