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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2338

Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri per favorire l'apertura del mercato ferroviario nazionale alla concorrenza, mantenendo la possibilità di affidamenti diretti in casi tassativi. Introduce regole più dettagliate su specifiche degli obblighi di servizio pubblico, compensazioni, trasparenza delle gare, accesso al materiale rotabile e tutela sociale del personale. Stabilisce inoltre un calendario di applicazione progressiva e un regime transitorio per i contratti già in essere.

Modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per aprire alla concorrenza il mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e rafforzare regole su aggiudicazione, trasparenza e obblighi di servizio pubblico.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri nell'Unione, con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri. Incide sulle autorità competenti degli Stati membri, sugli operatori di servizio pubblico, sulle imprese ferroviarie e, per taluni profili, sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria e sugli operatori economici interessati alle gare. L'apertura del mercato riguarda sia i contratti di servizio pubblico sia, nei limiti previsti, l'aggiudicazione diretta; sono previste esclusioni e regimi specifici per metro e tram, per taluni contratti di dimensione ridotta, per casi eccezionali, per emergenze e per periodi transitori. Il regolamento si applica dal 24 dicembre 2017, con alcune disposizioni differite o transitorie fino al 2019, 2023 e oltre, secondo i casi.

Apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1370/2007 per favorire l'apertura alla concorrenza del mercato dei servizi ferroviari nazionali di passeggeri, nell'ambito del completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Il legislatore UE collega tale apertura a obiettivi di miglioramento della qualità, trasparenza, efficienza e prestazioni del servizio pubblico ferroviario, salvaguardando al contempo la sostenibilità finanziaria, la protezione sociale dei lavoratori e alcune eccezioni per affidamenti diretti.

Ambito di applicazione e definizioni

Le modifiche riguardano i servizi pubblici di trasporto di passeggeri, con un focus specifico sui servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri. Questi ultimi sono definiti come il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, esclusi metro e tram. È inoltre chiarito che gli obblighi di servizio pubblico possono riguardare servizi transfrontalieri, inclusi quelli con esigenze di trasporto locale e regionale, ma solo con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Specifiche degli obblighi di servizio pubblico

L'autorità competente deve definire con precisione gli obblighi di servizio pubblico e il loro ambito, in conformità con l'articolo 2 bis del regolamento 1370/2007. Tali specifiche devono rispettare il principio di proporzionalità e risultare coerenti con gli obiettivi della politica del trasporto pubblico indicati nei documenti nazionali di settore. Il regolamento ammette che le specifiche possano includere il raggruppamento di servizi che coprono i costi con servizi che non li coprono.

Compensazioni, diritti di esclusiva e contenuto dei contratti

I contratti di servizio pubblico devono indicare chiaramente gli obblighi imposti, le aree geografiche interessate, i parametri per il calcolo della compensazione e la natura dei diritti di esclusiva, così da prevenire sovracompensazioni. Per i contratti non affidati mediante le procedure previste dall'articolo 5, la compensazione non può superare l'effetto finanziario netto dell'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi trattenuti dall'operatore e di un profitto ragionevole.

Profili sociali e trasferimento del personale

Gli operatori di servizio pubblico devono rispettare gli obblighi di diritto sociale e del lavoro applicabili nello Stato membro interessato, derivanti dal diritto UE, dal diritto nazionale e dai contratti collettivi. La direttiva 2001/23/CE si applica quando il cambio di operatore costituisce trasferimento d'impresa. Inoltre, i documenti di gara e i contratti devono contenere, se del caso, informazioni sui diritti e gli obblighi relativi al trasferimento del personale dell'operatore precedente.

Trasparenza informativa e supporto alle gare

Le autorità competenti devono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni essenziali e pertinenti per la predisposizione delle offerte, incluse domanda di passeggeri, tariffe, costi, ricavi e specifiche infrastrutturali necessarie. Va garantita la protezione delle informazioni commerciali riservate. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria devono collaborare nel fornire le specifiche infrastrutturali rilevanti.

Regola generale della gara e affidamenti diretti

La regola generale è che i contratti di servizio pubblico siano aggiudicati tramite procedura di gara aperta, equa, trasparente e non discriminatoria. Restano tuttavia ammesse varie ipotesi di affidamento diretto: operatori interni sotto controllo analogo, affidamenti di modesto valore o volume, casi eccezionali, situazioni strutturali del mercato ferroviario, servizi integrati e provvedimenti di emergenza.

Eccezioni, soglie e casi speciali per il ferroviario

Per i contratti ferroviari il regolamento prevede eccezioni specifiche: affidamento diretto temporaneo in circostanze eccezionali, affidamento diretto in presenza di un solo operatore interessato dopo avviso nella Gazzetta ufficiale, soglie economiche e chilometriche più elevate per i servizi ferroviari rispetto agli altri modi di trasporto, e una disciplina ad hoc per i casi in cui il contratto sia giustificato da caratteristiche strutturali e geografiche della rete e del mercato. In quest'ultimo caso, l'autorità deve fissare requisiti di prestazione misurabili, trasparenti e verificabili, con controlli periodici almeno ogni cinque anni.

Materiale rotabile ferroviario

Prima di bandire una gara, l'autorità competente deve valutare se siano necessarie misure per assicurare accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo. La relazione di valutazione deve essere resa pubblica. Le misure possibili includono acquisto del materiale da parte dell'autorità, garanzie finanziarie, impegno di riacquisto a condizioni predeterminate o cooperazione con altre autorità per creare una dotazione più ampia. Nei documenti di gara devono essere riportate le informazioni note sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile, se questo viene messo a disposizione del nuovo operatore.

Monitoraggio, trasparenza e relazioni annuali

Ogni autorità competente deve pubblicare annualmente una relazione completa sugli obblighi di servizio pubblico di propria competenza. La relazione deve indicare data di inizio e durata dei contratti, operatori selezionati, compensazioni e diritti di esclusiva concessi, distinguendo tra autobus e rotaia e consentendo il controllo delle prestazioni, della qualità e del finanziamento della rete. Gli Stati membri devono facilitare l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio tramite un portale comune.

Applicazione nel tempo e disciplina transitoria

Le nuove regole di aggiudicazione dell'articolo 5 si applicano dal 3 dicembre 2019, mentre l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 3, cessano di applicarsi dal 25 dicembre 2023. Gli Stati membri dovevano adottare misure graduali entro il 2 dicembre 2019 per evitare problemi strutturali, e presentare una relazione alla Commissione entro sei mesi dal 25 dicembre 2020. I contratti ferroviari affidati direttamente tra il 24 dicembre 2017 e il 2 dicembre 2019 con procedure diverse da una gara equa possono restare in vigore fino alla scadenza, con durata non superiore a dieci anni salvo i casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 4.

Rapporto con il regolamento (CE) n. 1370/2007

Il presente atto non sostituisce integralmente il regolamento 1370/2007, ma lo modifica in modo mirato, soprattutto sugli articoli 1, 2, 4, 5, 5 bis, 6, 7 e 8. Per gli operatori e le autorità italiane, il punto centrale è che dal 2019 il trasporto ferroviario di passeggeri entra progressivamente in un regime competitivo più stringente, con spazi residui per affidamenti diretti solo entro condizioni, durata e controlli rigorosi.

Disposizioni principali

Definizione dei servizi ferroviari interessati

Viene introdotta la definizione di "servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri", intesi come trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, con esclusione di metropolitana e tram. Si chiarisce anche che gli obblighi di servizio pubblico possono riguardare servizi transfrontalieri, inclusi quelli relativi a esigenze locali e regionali, purché vi sia l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Specifiche degli obblighi di servizio pubblico

L'autorità competente deve stabilire le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e il relativo ambito di applicazione in conformità dell'articolo 2 bis del regolamento 1370/2007, nel rispetto del principio di proporzionalità e degli obiettivi della politica del trasporto pubblico. Le specifiche possono includere il raggruppamento di servizi in perdita e in utile; inoltre, le specifiche e la compensazione devono essere orientate all'efficienza e alla sostenibilità finanziaria di lungo periodo del servizio.

Compensazione e contenuto dei contratti

I contratti di servizio pubblico devono indicare chiaramente obblighi, aree geografiche, parametri per il calcolo della compensazione e natura/portata dei diritti di esclusiva, in modo da evitare compensazioni eccessive. Per i contratti non affidati secondo le procedure di gara previste, la compensazione non può superare l'effetto finanziario netto degli obblighi, tenendo conto dei ricavi trattenuti e di un profitto ragionevole.

Obblighi sociali e trasferimento del personale

Gli operatori devono rispettare gli obblighi di diritto sociale e del lavoro applicabili nello Stato membro interessato, derivanti da diritto UE, nazionale e contratti collettivi. La direttiva 2001/23/CE si applica al cambio di operatore se esso costituisce trasferimento d'impresa; i documenti di gara e i contratti devono, se del caso, contenere informazioni sui diritti e obblighi connessi al trasferimento del personale dell'operatore precedente.

Informazioni per le gare e tutela della riservatezza

I contratti impongono all'operatore di fornire all'autorità competente le informazioni essenziali per l'aggiudicazione. Le autorità devono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni pertinenti per predisporre le offerte, incluse domanda, tariffe, costi, ricavi e specifiche infrastrutturali necessarie, proteggendo i segreti commerciali; i gestori dell'infrastruttura ferroviaria devono supportare tale attività.

Regola generale di gara e ruolo degli operatori interni

I contratti di servizio pubblico devono essere aggiudicati mediante procedura di gara, salvo le eccezioni previste. Le gare devono essere aperte, eque, trasparenti e non discriminatorie. Le autorità locali possono fornire direttamente il servizio o affidarlo direttamente a un operatore interno controllato, entro i limiti previsti, e per il ferroviario il gruppo di autorità locali deve essere composto solo da autorità con competenza non estesa all'intero territorio nazionale.

Affidamento diretto in casi eccezionali e procedura con unico interessato

Per i contratti ferroviari aggiudicati tramite gara, l'autorità può affidare direttamente nuovi contratti per un periodo limitato in circostanze eccezionali, ad esempio quando gare parallele influenzano il livello di concorrenza o sono necessarie modifiche dell'ambito dei contratti. La durata non può superare cinque anni; l'autorità deve motivare la decisione e informare la Commissione. Se, dopo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'UE, un solo operatore manifesta interesse e sono soddisfatte le condizioni previste, l'autorità può negoziare con esso senza nuova gara aperta.

Soglie de minimis e affidamenti diretti di piccola scala

Resta possibile l'affidamento diretto per contratti di modesto valore o volume: valore annuo medio stimato inferiore a 1.000.000 EUR, oppure 7.500.000 EUR se il contratto include servizi ferroviari; in alternativa, meno di 300.000 km annui, oppure 500.000 km annui per il ferroviario. Per PMI con non più di 23 veicoli stradali, le soglie possono salire a 2.000.000 EUR o 600.000 km annui.

Affidamento diretto ferroviario per caratteristiche strutturali del mercato

Per i servizi ferroviari l'autorità può affidare direttamente il contratto se ciò è giustificato da caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete e se comporta un miglioramento della qualità o dell'efficienza in termini di costi rispetto al contratto precedente. Occorre una decisione motivata pubblicata e notificata alla Commissione entro un mese; sono previsti requisiti di prestazione misurabili, indicatori specifici, valutazioni periodiche almeno quinquennali e possibilità di sospensione o risoluzione in caso di mancato miglioramento.

Affidamento diretto per gestori dell'infrastruttura ferroviaria

È consentito l'affidamento diretto di contratti relativi a servizi ferroviari di passeggeri eserciti da un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, se l'infrastruttura è esclusa da talune disposizioni della direttiva 2012/34/UE in base all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) o b). La durata di tali contratti, e di quelli ex paragrafo 4 bis, non supera dieci anni, salvo i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Provvedimenti di emergenza

In caso di interruzione del servizio o pericolo imminente, l'autorità competente può adottare misure di emergenza sotto forma di affidamento diretto, proroga formale del contratto o imposizione dell'obbligo di fornire servizi pubblici determinati. L'operatore può impugnare la decisione di imposizione; la durata complessiva non può superare due anni.

Concorrenza e articolazione dei contratti

Le autorità possono suddividere la rete o i collegamenti tra imprese ferroviarie diverse e, prima della gara, limitare il numero di contratti aggiudicabili a un singolo operatore per aumentare la concorrenza.

Controllo indipendente delle decisioni di affidamento diretto

Gli Stati membri devono prevedere la possibilità di una valutazione da parte di un organismo indipendente delle decisioni motivate di affidamento diretto nei casi ferroviari previsti; l'esito della valutazione deve essere reso pubblico secondo il diritto nazionale.

Materiale rotabile ferroviario

Prima di indire una gara, l'autorità competente deve valutare se siano necessarie misure per assicurare accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo e pubblicare la relativa relazione. Può adottare misure come acquisto, garanzia finanziaria, impegno di riacquisto a condizioni predefinite o cooperazione con altre autorità; nei documenti di gara deve indicare, se il materiale è messo a disposizione del nuovo operatore, le informazioni disponibili su costo di manutenzione e stato del materiale.

Compensazioni e trasparenza annuale

Tutte le compensazioni relative a norme generali o contratti di servizio pubblico devono rispettare l'articolo 4, e quelle relative a contratti non aggiudicati secondo gara o a norme generali devono rispettare anche l'allegato del regolamento 1370/2007. Ogni autorità competente deve pubblicare annualmente una relazione esaustiva con inizio e durata dei contratti, operatori prescelti, compensazioni e diritti di esclusiva; gli Stati membri devono facilitare l'accesso centralizzato alle relazioni.

Calendario di applicazione e regime transitorio

L'articolo 5 si applica ai contratti di servizio pubblico di trasporto su strada e su rotaia diversi dalla ferrovia dal 3 dicembre 2019, e ai servizi ferroviari di passeggeri dal 3 dicembre 2019. L'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 3, cessano di applicarsi dal 25 dicembre 2023. Sono previsti obblighi di adeguamento graduale entro il 2 dicembre 2019 e una relazione degli Stati membri alla Commissione entro i sei mesi successivi al 25 dicembre 2020. I contratti ferroviari affidati direttamente in base a procedure diverse da una gara equa tra il 24 dicembre 2017 e il 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla scadenza, con durata massima di dieci anni salvo eccezioni.

Come è indicizzato

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