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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36454/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del Lovatelli impugnava le ordinanze del GIP che autorizzavano proroghe dei termini per le indagini preliminari nel procedimento per ricettazione (a carico di Bruno Verde e Cristiano Lovatelli Ravarino). Si eccepiva l'abnormità strutturale e la carenza di potere del GIP, essendo le ordinanze emesse in fase dibattimentale, quando il GIP avrebbe esaurito la competenza funzionale; inoltre si deduceva, con riferimento alla richiesta del 3 luglio 2020, il difetto di legittimazione del Pubblico Ministero a proporre l'istanza perché il termine per il completamento delle indagini sarebbe dovuto considerarsi già scaduto per mancanza di autorizzazione rispetto alla prima richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che le istanze del PM erano pervenute al GIP prima della scadenza dei rispettivi termini (28/02/2020 contro scadenza 25/03/2020; 06/07/2020 contro scadenza 25/07/2020). Ha ribadito che non è abnorme concedere una proroga anche se, al momento dell'autorizzazione, il termine era già decorso: tale discrezionalità rientra nella ratio dell'art. 406, comma 2-bis c.p.p., e rende utilizzabili gli atti eventualmente compiuti nel tempo intermedio. L'unico limite è l'assenza di pronunce decisorie del giudice nel corso del periodo. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata sanzione pecuniaria per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 406, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente di rendere utilizzabili gli atti compiuti nel periodo intermedio quando il PM ha richiesto la proroga prima della scadenza; giustifica la discrezionalità del GIP di autorizzare la proroga anche se il termine è già decorso al momento dell'autorizzazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese senza irrogare la sanzione pecuniaria per ragioni di peculiarità della fattispecie

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 659 del 16/02/1996; Sez. 2, n. 22346 del 04/05/2010; Sez. 3, n. 28124 del 26/05/2004)

    Sostenere che la presentazione della richiesta in prossimità della scadenza legittima la proroga anche se autorizzata dopo la scadenza; occorre il controllo da parte del GIP sulle ragioni della proroga; il limite è che non debba esservi una pronuncia decisoria del giudice nel periodo intermedio

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero presenta la richiesta di proroga prima della scadenza del termine per le indagini, il GIP può legittimamente autorizzare la proroga anche se l'autorizzazione arriva dopo la scadenza; gli atti compiuti nell'intervallo sono utilizzabili
  • Per impugnare efficacemente una proroga occorre dimostrare che la richiesta non è pervenuta al GIP prima della scadenza oppure che il GIP, nel periodo intermedio, ha comunque compiuto pronunce decisorie incompatibili con il suo ruolo
  • Il controllo giudiziale deve valutare le ragioni poste dal PM a fondamento della proroga; l'abnormità della proroga non è automatica solo perché l'autorizzazione è successiva alla scadenza
  • Un ricorso in cassazione manifestamente infondato per questioni di questo tipo può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione pecuniaria può essere esclusa per peculiarità della vicenda

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