Cassazione Penale, Sentenza n. 12740/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2024 che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riguardo a due condanne (tentato furto aggravato commesso il 17/12/2007 e ricettazione accertata il 12/12/2007). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione rilevando l'estrema vicinanza temporale dei fatti, l'identità dei correi, l'omogeneità delle violazioni e l'esistenza di elementi (sequestro della refurtiva) che proverebbero un unico disegno criminoso (gestione di un magazzino di merce trafugata).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza e ha confermato che per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova di un "medesimo" disegno criminoso originario, distinto da un generico programma di vita delinquenziale. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati nelle loro linee essenziali) e ha osservato che la mera identità tipologica e la vicinanza cronologica non sono sufficienti se non accompagnate da elementi concreti e specifici. Ha inoltre considerato rilevante il certificato del casellario giudiziale che documenta una lunga serie di reati contro il patrimonio, concludendo che i fatti indicati sono espressione di una scelta di vita delinquenziale e non di un progetto criminoso unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
art. 81, comma secondo, codice penale
La Corte interpreta il comma come richiedente un "medesimo" disegno criminoso originario: è necessario che l'agente abbia progettato e deliberato sin dall'inizio la pluralità di reati, almeno nelle linee essenziali. La nozione è distinta dal "programma di vita delinquenziale", che non basta per riconoscere la continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 codice di procedura penale
Norma procedurale relativa al ricorso per cassazione avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione; è richiamata in relazione alla legittimità e ai motivi di impugnazione esperiti dal ricorrente
Massime di principio
- Per riconoscere il reato continuato non basta la somiglianza dei reati o la vicinanza temporale: è necessario dimostrare un medesimo disegno criminoso originario, ossia una programmazione unitaria anche se non dettagliata nei particolari
- La presenza di numerosi precedenti e di una condotta abituale può indicare un "programma di vita delinquenziale" che esclude invece la sussistenza della continuazione, se manca la prova di una progettazione unitaria dei singoli episodi
- Gli indicatori utili sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, identità o analogia delle modalità operative, sistematicità e prova che i reati successivi erano già programmati almeno nelle linee essenziali
- In sede esecutiva il ricorrente deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della pretesa unità di disegno criminoso; non è sufficiente appellarsi solo agli accertamenti delle sentenze di condanna né a deduzioni generiche (es. ipotesi di gestione di un magazzino)
- La mera esistenza di un sequestro di refurtiva o di collegamenti indiziari deve essere contestualizzata con elementi che dimostrino la programmazione unitaria, altrimenti può essere considerata parte della medesima tendenza delinquenziale ma non prova della continuazione
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